Contributo a fondo perduto commercio al dettaglio: ecco i requisiti

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A partire dal 3 maggio 2022 (apertura canale ore 12.00) e sino al 24 maggio 2022 (chiusura canale ore 12.00), i contribuenti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2 del decreto Sostegni-ter, potranno presentare domanda – tramite la piattaforma dedicata che sarà resa disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico – finalizzata all’ottenimento dei nuovi contributi a fondo perduto previsti a favore del commercio al dettaglio. Tra i requisiti richiesti, l’esercizio in via prevalente di un’attività rientrante nel perimetro della norma, ed è proprio dall’analisi dei codici ATECO inclusi nell’agevolazione che emergono alcune sorprese.

In premessa ricordiamo che ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto commercio al dettaglio è necessario rispettare alcuni requisiti di base, relativi a limiti dimensionali, calo di ricavi caratteristiche soggettive e rispetto delle normative UE, come si seguito precisato:

  • ricavi 2019 di ammontare non superiore a 2 milioni di euro;
  • riduzione dei ricavi, ex articolo 85 comma 1 lettere a) e b) nel 2021, rispetto al 2019, di almeno il 30%;
  • avere, alla data di presentazione della domanda, sede legale o operativa in Italia;
  • risultare regolarmente iscritti al Registro Imprese, come soggetto in attività;
  • attività prevalente inclusa in quelle ammesse al beneficio;
  • alla data di presentazione della domanda non risultare in liquidazione volontaria o essere sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • rispetto dei limiti e delle condizioni previste per il riconoscimento deli aiuti di stato Covid-19, Sezione 3.1 del Temporary Framework UE (Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni);
  • non risultare destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Dal punto di vista operativo, una prima scrematura dei contribuenti potenzialmente ammessi al beneficio, ancor prima di verificare limiti dimensionali e quant’altro, deve essere effettuata avendo cura di verificare il codice ATECO che, ricordiamo ancora una volta, deve essere quello che identifica l’attività svolta in via prevalente al Registro Imprese, e che deve rientrare nei seguenti:

  • 47.19.10 Grandi magazzini;
  • 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
  • 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
  • 47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati;
  • 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa;
  • 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria;
  • 47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati (ATECO 47.52.10, 47.52.20, 47.52.30, 47.52.40);
  • 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati (ATECO 47.53.10, 47.53.11, 47.53.12, 47.53.20);
  • 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
  • 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati (ATECO 47.59.10, 47.59.20, 47.59.30, 47.59.40, 47.59.50, 47.59.60, 47.59.90, 50, 47.59.91, 47.59.99);
  • 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
  • 47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati (ATECO 47.62.10 e 47.62.20);
  • 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
  • 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati (ATECO 47.64.10 e 47.64.20);
  • 47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
  • 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
  • 47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
  • 47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
  • 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle;
  • 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
  • 47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
  • 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio;
  • 47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • 47.75.20 Erboristerie;
  • 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante;
  • 47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
  • 47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati – ATECO 47.78.10, 47.78.20, 47.78.30, 47.78.31, 47.78.32, 47.78.33, 47.78.34, 47.78.35, 47.78.36, 47.78.37, 47.78.40, 47.78.50, 47.78.60, 47.78.90, 47.78.91, 47.78.92, 47.78.93, 47.78.94 e 47.78.99;
  • 47.79 – Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi – ATECO 47.79.10, 47.79.20, 47.79.30 e 47.79.40;
  • 47.82 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature – ATECO 47.82.01 e 47.82.02;
  • 47.89 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti – ATECO 47.89.01, 47.89.02, 47.89.03, 47.89.04, 47.89.05 e 47.89.09;
  • 47.99 – Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati – ATECO 47.99.01 e 47.99.20.

Dall’analisi dei codici ATECO emerge che la locuzione “contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio” risulta quanto meno semplicistica, posto che molti codici ATECO sono rimasti fuori dalla misura.

Ad esempio, è del tutto escluso il commercio al dettaglio di autoveicoli e motocicli, che non sempre corrisponde a “mega concessionarie” che potevano risultare escluse per limiti dimensionali, e che senza dubbio hanno fortemente risentito degli effetti della crisi economica innescata dalla pandemia.

Altra categoria esclusa del tutto è quella del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, probabilmente poiché mai interessata dalle misure restrittive. Resta il fatto che anche in questo ambito sono molti gli esercizi ad aver subito una forte contrazione, senza poter ora accedere ai contributi, anche in presenza del calo di ricavi di almeno il 30% nel 2021 rispetto al 2019.

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