Appare necessario che ci si esprimesse sulle reali questioni che interessano i comparti produttivi della chimica e nella fattispecie, è giocoforza inderogabile porre l’attenzione sulle problematiche legate alla materia afferente ai lavoratori dei coibenti che prestano le particolari attività, di fatto usuranti, nell’ambito lavorativo ad essi assegnato.
Invero, la diversa letteratura che si occupa delle normative in materia di lavori usuranti dovrebbe essere volta a consentire ai diversi lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti, di accedere anticipatamente al pensionamento con requisiti inferiori rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.
A causa della mancata definizione dei criteri di attuazione della normativa di cui al D.Lgs. 374/1993, non sono mai stati emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e che servono a determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi, al di là della disciplina transitoria, i relativi benefici previdenziali.
Con apposito decreto legislativo 67/2011 sono state definite talune categorie di lavoratori che sono soggetti a lavori tipicamente usuranti i quali per i motivi legati alla natura del proprio lavoro, sono implicitamente esposti ad elevati rischi e logoramento dello stato di salute psicofisica.
Tra le categorie stabilite in detto Decreto non si annoverano quei lavoratori adibiti ad attività particolarmente usuranti, quali il personale ordinariamente e continuativamente addetto ai lavori presso industrie a rischio incidente rilevante, siano essi dipendenti diretti impegnati nella gestione e manutenzione degli impianti, oppure indiretti impegnati in attività terze sempre all’interno dei siti sottoposti a D. lgs. 105/2015, ad es. ponteggisti, carpentieri, coibentatori, lavoratori chimici e metalmeccanici.
Volendosi addentrare nella fattispecie concreta che fa capo ai lavoratori dei coibenti, nonché ai ponteggisti, cui questa Federazione ha la rappresentanza sindacale, è basilare affermare che detti soggetti per le particolari mansioni che svolgono, dovrebbero di fatto essere considerati come dei dipendenti che operano nei vari settori produttivi sottoposti a lavori particolarmente usuranti, affinché gli stessi possano usufruire dei benefici di legge destinati alla categoria di che trattasi, poiché è impensabile che taluni lavoratori, dopo i 50 anni di età, avvertano problemi fisici e di salute perlopiù afferenti al tipo di professione svolta nel corso degli anni lavorativi dedicati sempre allo stesso tipo di mansione e non poter avere il riconoscimento plausibile dell’inidoneità a svolgere tale attività usurante; così come è inaudibile la circostanza per la quale, un lavoratore di pari età, quale ponteggista, debba essere sottoposto ai particolari compiti lavorativi che lo portano a operare in altezze elevate rispetto al suolo, con una potenziale carenza di riflessi dovuta solitamente alla sua età matura e col rischio di
un grave nocumento fisico e vitale.
Pertanto, la Federazione Nazionale UGL Chimici – Comparto Chimici Coibenti, assumerà l’incarico per impegnare le competenti parti istituzionali nazionali, affinché venga istituito un tavolo tecnico utile a definire tutti i necessari passaggi finalizzati all’urgente inserimento dei lavoratori di cui sopra nell’elenco dei Lavoratori esposti ad attività particolarmente usuranti.
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