I lavoratori precoci possono godere di un regime agevolato per l’uscita dal mondo del lavoro. Detti lavoratori, infatti, possono andare in pensione al raggiungimento di 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica. Tuttavia, per godere del trattamento di favore loro riservato, è necessario che gli stessi soddisfino una serie di condizioni. Il requisito contributivo agevolato non opera in automatico; i lavoratori interessati sono tenuti a presentare apposita domanda da sottoporre al vaglio dell’Inps. Per effetto delle novità introdotte dal DL n. 4/2019, anche per i precoci è prevista l’introduzione di una finestra mobile per l’accesso al trattamento pensionistico. Per fare richiesta di pensionamento in qualità di lavoratore precoce, dunque, l’aver soddisfatto il requisito contributivo (41 anni) non è di per se sufficiente. Occorre, infatti, verificare che dall’estratto contributivo sia presente almeno un anno di versamenti contributivi prima del compimento dei 19 anni. Bisogna, inoltre, verificare che si appartenga ad una delle categorie individuate dal legislatore. È richiesto, altresì, che detti lavoratori si trovino in una delle seguenti condizioni:
• stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
• invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
• assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
• hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti , ovvero: o attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999
• sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l’attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa:
– operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
– conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
– conciatori di pelli e di pellicce;
– conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
– conduttori di mezzi pesanti e camion;
– personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
– addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
– insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
– facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
– personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
– operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
– operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
– pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
– lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
– marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne
Giorgio Lecis