Il Decreto Natale 2020 è stato pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale. Questo il testo del decreto, in vigore da oggi, che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi aduna ipotetica diffusione del virus Covid-19:
Art. 1 Misure urgenti per le festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Art. 2 Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia ‘Covid-19’, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita Iva attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° dicembre 2020.
2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
3. L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’, e successive modifiche.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.
in pratica:
Il Paese sarà “zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio e sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. L’intero territorio nazionale sarà zona rossa nei festivi e nei prefestivi: 24-25-26-27 dicembre, 31 dicembre, 1-3 e 5-6 gennaio 2021. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute”. L’apertura riguarda la possibilità di “ricevere nella propria abitazione sino a 2 persone non conviventi, che potranno portare 2 figli minori di 14 anni, dalle 5 alle 22, se uno ha tre figli sarà la sorte a decidere, è ammesso anche il pari o dispari per vedere chi deve restare a casa.
“E’ consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva in forma individuale. Ci sarà la chiusura di centri estetici, bar e ristoranti. Restano aperti alimentari, supermercati, farmacie, tabaccherie, lavanderie, parrucchiere e barbieri. I luoghi di culto saranno aperti fino alle 22″, afferma il presidente del Consiglio.
Il quadro cambia nei giorni feriali. “Nei giorni in cui l’Italia è zona arancione (28-29-30 dicembre e 4 gennaio) ci si potrà spostare all’interno del proprio comune senza giustificare il motivo. Per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli, sono permessi gli spostamenti dai comuni fino a 5mila abitanti per un raggio di 30 km, senza raggiungere però i capoluoghi di provincia. I negozi saranno aperti fino alle 21” conclude.