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Accantonamenti, la Sardegna vince il ricorso contro il Governo

Cagliari. La Sardegna vince su tutta la linea il ricorso sugli accantonamenti in Corte Costituzionale contro l’ultima Finanziaria del Governo Gentiloni: l’articolo 1, comma 851, della Legge di Bilancio 2018, che definiva in 781milioni la quota accantonamenti per l’isola, è stato dichiarato illegittimo (la Regione ne aveva pagati 684 perché aveva rifiutato l’intesa e impugnato la Finanziaria nazionale). Il Governo è ora obbligato a dare immediata attuazione alla sentenza cercando un accordo per definire una cifra equa, scrivono i giudici, sottolineando in modo netto due principi: la “ragione erariale”, ovvero la necessità di incassare denaro dalle Regioni per far fronte al debito pubblico, non può essere un “principio tiranno”. Non solo: il legislatore, scrivono sempre i giudici, dispone di una discrezionalità “limitata” dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale. Ovvero: il Governo non può fare quello che vuole, deve rispettare le indicazioni della Corte derivanti da un contenzioso e cercare un accordo con la Regione.

La sentenza depositata oggi a fine mattinata riconosce dunque pienamente le ragioni della Sardegna. Ma i giudici non solo ribadiscono la necessità che lo Stato avvii una “leale collaborazione” con le autonomie territoriali nella gestione delle politiche di bilancio e censurano il ritardo con cui lo Stato ha dato attuazione alle precedenti sentenze ma, con una decisone inedita, elencano i criteri con cui dovranno essere determinati i contributi che spettano alla Sardegna per il triennio 2018-2020, in attesa che si perfezioni l’accordo definitivo tra Stato e Regione. Eccoli: la dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica; le funzioni effettivamente esercitate e i relativi oneri; gli svantaggi strutturali permanenti, i costi dell’insularità e i livelli di reddito pro capite; il valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblicata allargata imposti agli enti pubblici nello stesso periodo; il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali. Criteri che ricalcano pienamente le ragioni espresse dalla Regione nel suo ricorso.

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