Anche le mance vanno tassate, sono reddito di lavoro dipendente

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Anche la mancia al cameriere finisce nel mirino del fisco.  La controversia ruota attorno a una contestazione di redditi non dichiarati corrispondenti a mance percepite nello svolgimento delle proprie mansioni di capo ricevimento alle dipendenze di una struttura alberghiera in Sardegna. L’Agenzia delle Entrate ha ricondotto il suddetto importo elargito a titolo di mance dai clienti del resort in questione alla nozione di reddito da lavoro dipendente e, sulla scorta di tale qualificazione, ha emesso un avviso di accertamento per l’anno 2005, regolarmente notificato al contribuente, il quale ha poi proposto impugnazione in Commissione tributaria per opporsi al recupero a tassazione.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (ord. n. 26510/2021) ha affermato il seguente principio di diritto:

«In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa,tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 1, e sono pertanto soggette a tassazione».

l reddito da lavoro dipendente e’ “costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali». Gli Ermellini aggiungono: «Il nesso di derivazione delle somme che comunque promanino dal rapporto di lavoro ne giustifica, nel citato contesto normativo di riferimento, la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste»

Principio di diritto– In conclusione, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso erariale e rinviato, per l’effetto, la causa alla C.T.R. della Sardegna – Sezione staccata di Sassari – la corte ha confermato che: «In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 1, e sono pertanto soggette a tassazione».

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