“Abbiamo approvato un provvedimento importante con cui diamo concreta attuazione alla legge delega sulle politiche in favore delle persone anziane. L’Italia è tra le Nazioni più longeve al mondo e dobbiamo fare in modo che questa longevità sia accompagnata da un buono stato di salute e una migliore qualità della vita: promuovere l’invecchiamento attivo e in salute è fondamentale per aumentare lo stato di benessere fisco e psichico ma anche per ridurre i costi di cura e assistenza. Si tratta di un provvedimento che, dopo tanti anni, si occupa a 360 gradi delle persone anziane stanziando la cifra significativa di 1 miliardo: cura al domicilio, tutela della salute mentale, inclusione sociale, accesso ai servizi socio-sanitari. Da questo governo arriva un vero e proprio cambio di passo per la tutela e il benessere dei nostri anziani”. È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
Misure di competenza del Ministero della Salute
Articolo 4: congiuntamente al Dipartimento per le politiche della famiglia, realizzazione di periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo; adozione, di concerto con i Ministri del lavoro delle politiche sociali, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità, delle linee di indirizzo nazionale per la promozione dell’accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio.
Articolo 9: promozione dell’utilizzo degli strumenti di sanità preventiva e di telemedicina, per consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio.
Articolo 13: introduzione di misure volte a incentivare la relazione con gli animali d’affezione, nella prospettiva di tutela del benessere psicologico dell’anziano, promuovendo l’accesso degli animali nelle strutture residenziali e prevedendo specifiche agevolazioni per l’adozione di animali domestici.
Articolo 26: integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, promuovendo la collaborazione attiva tra Ambiti territoriali sociali, Aziende sanitarie e distretti sanitari.
Articolo 27: accesso ai servizi sociali e sociosanitari attraverso i Punti unici di accesso (PUA), che coordinano e organizzano l’attività di valutazione dei bisogni e di presa in carico della persona anziana (valutazione multidimensionale unificata – VMU). In particolare, si definisce l’ambito di applicazione della disciplina individuando gli Ambiti territoriali sociali e stabilendo i requisiti che devono essere posseduti dall’anziano per accedere ai servizi dei PUA secondo criteri di priorità definiti di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità.
Articolo 28: istituisce la valutazione multimediale unificata come strumento scientificamente validato, informatizzato e digitale, i cui risultati sono resi disponibili su piattaforme interoperabili, al fine di promuovere la semplificazione e l’integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana.
Articolo 29: gli Ambiti territoriali sociali, le Aziende sanitarie e i distretti sanitari, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire l’attivazione degli interventi definiti dal progetto di assistenza individuale integrato, finalizzati ad attuare concretamente la prosecuzione della vita in condizioni di dignità e sicurezza mediante prestazioni coordinate di cure domiciliari di base e integrate. Le prestazioni sono sottoposte a monitoraggio, tramite apposito Sistema Informativo (SIAD), che si avvale anche delle informazioni e dei dati derivanti dall’integrazione dei flussi del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS). Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, siano definite le Linee guida nazionali per l’integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l’adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia, ferma restando la competenza legislativa regionale per la definizione delle procedure per l’accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale.
Articolo 31: disposizioni per garantire, nell’ambito dell’assistenza residenziale e semiresidenziale, i trattamenti riabilitativi in favore delle persone anziane con disabilità psichiche e sensoriali, previa valutazione multidimensionale unificata e stesura del progetto riabilitativo individuale.
Articolo 32: prevede che l’accesso alle cure palliative sia garantito, tramite la rete nazionale e le reti regionali e locali delle cure palliative, a tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.