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ASL Cagliari. Obbligo vaccinale over 50: procedimenti sanzionatori Agenzia Entrate

La Asl di Cagliari ha attivato una casella di posta elettronica per la presentazione di eventuali certificazioni relative al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale per gli over 50.

Dal 5 aprile 2022 il Ministero della Salute, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha dato avvio al processo che porterà al sanzionamento dei cittadini ultra cinquantenni inadempienti per l’obbligo della vaccinazione per la prevenzione da SARS CoV2 già previsto nel DL 44/2021 e esteso agli stessi dal DL 1 del 7 gennaio 2022.

Dal 11/01/2022 e fino al 15/06/2022 l’obbligo vaccinale si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione Europea residenti nelterritorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo25 luglio 1998, n.286.

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro, in uno dei seguenti casi:

• soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

• soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

• soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9. comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n.87.

La sanzione si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4,4-bis e 4-ter. (DL del 7 Gennaio 2022art.1,DL 44/2021 art.4-sexies sanzioni pecuniarie).

L’irrorazione della sanzione sopra riportata, è effettuata dal Ministero della Salute per tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.

Il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica ai cittadini inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria Locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

La certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 viene rilasciata esclusivamente in formato digitale in modo da permettere la verifica attraverso la scansione del QR code e con gli altri sistemi di verifica automatizzati.

Su richiesta dell’assistito, possono attestare l’esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 a titolo gratuito i medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende e degli Enti dei Servizi sanitari regionali, il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta dell’assistito, i medici USMAF o i medici SASN, che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

I cittadini residenti nell’area della ASL di Cagliari che abbiano ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e che volessero comunicare l’esistenza di attestazione che comprovi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale anti SARS CoV-2 o il suo differimento, inviare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica:

sispcagliari@atssardegna.it

Il cittadino interessato dovrà allegare:

• dati anagrafici e codice fiscale

• la scansione della comunicazione ricevuta dalla Agenzia delle entrate-Riscossione (o almeno il numero identificativo)

• Le certificazioni mediche riferite a eventuale esenzione dalla vaccinazione e le motivazioni

L’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio potrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate- Riscossione, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso in cui l’Azienda sanitaria Locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante notifica, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, ed entro 180 giorni dalla relativa trasmissione, ad un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

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