Dal 18 dicembre è possibile presentare la domanda di Assegno di Inclusione (ADI), la nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2024.
L’assegno di Inclusione segue l’introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) partito il 1° settembre 2023, completando così il quadro delle nuove misure di contrasto alla povertà e alla fragilità.
La domanda può essere presentata direttamente dal sito Inps, accedendo alla sezione dedicata all’ADI tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure presso gli Istituti di Patronato.
Potrà essere presentata anche presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.
I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE
Si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di alcuni requisiti.
L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro, che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione.
Con il DM 13 dicembre 2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizione di svantaggio.
A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE
Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:
- una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui, se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale quota viene moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023. Resta ferma la necessità di avere un ISEE in corso di validità per la erogazione del beneficio nei mesi successivi.
- un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.
COME RICHIEDERE L’ADI
L’ADI può essere richiesto a partire dal 18 dicembre 2023, onde consentire il pagamento già a partire dal prossimo mese di gennaio.
La domanda può essere presentata in modalità telematica sul portale dell’Istituto, accedendo alla sezione dedicata all’ADI, oppure presso i patronati. Dal 1° gennaio sarà possibile rivolgersi anche ai Centri di Assistenza Fiscale.
Il richiedente, oltre a presentare la domanda, deve sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda.
La domanda si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.
L’EROGAZIONE DEL BENEFICIO: I PERCORSI DI POLITICA ATTIVA E INCLUSIONE SOCIALE.
L’ADI viene erogato mensilmente attraverso la Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane, a differenza del SFL che prevede un trasferimento diretto via bonifico.
L’importo massimo annuo è di 6.000 €, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. L’indennità viene erogata per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovata, dopo un mese di sospensione, per altri 12 mesi.
L’erogazione dipende dalla valutazione dei bisogni del nucleo familiare; decorre, a seguito della verifica dei requisiti, dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD ed è condizionata dalla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
Dopo la presentazione della domanda, i componenti del nucleo familiare vengono convocati dai Servizi Sociali del proprio Comune, per un’analisi multidimensionale dei bisogni.
A seguito della valutazione di ciascun singolo caso, i componenti del nucleo familiare possono essere avviati a percorsi di lavoro o formazione, oppure seguiti dai Servizi Sociali se considerati non attivabili.
I soggetti facenti parte di un nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali, attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).
Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).
Circolare Inps n.105 del 16 dicembre 2023