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 Assegno di inclusione al via: come funziona e chi può chiederlo

Dal 18 dicembre è possibile presentare la domanda di Assegno di Inclusione (ADI), la nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2024.

L’assegno di Inclusione segue l’introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) partito il 1° settembre 2023, completando così il quadro delle nuove misure di contrasto alla povertà e alla fragilità.

La domanda può essere presentata direttamente dal sito Inps, accedendo alla sezione dedicata all’ADI tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure presso gli Istituti di Patronato. 

Potrà essere presentata anche presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024. 

I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di alcuni requisiti.

L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro, che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

Con il DM 13 dicembre 2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizione di svantaggio.

A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

COME RICHIEDERE L’ADI

L’ADI può essere richiesto a partire dal 18 dicembre 2023, onde consentire il pagamento già a partire dal prossimo mese di gennaio.

La domanda può essere presentata in modalità telematica sul portale dell’Istituto, accedendo alla sezione dedicata all’ADI, oppure presso i patronati. Dal 1° gennaio sarà possibile rivolgersi anche ai Centri di Assistenza Fiscale.

Il richiedente, oltre a presentare la domanda, deve sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda.

La domanda si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.

L’EROGAZIONE DEL BENEFICIO: I PERCORSI DI POLITICA ATTIVA E INCLUSIONE SOCIALE.

L’ADI viene erogato mensilmente attraverso la Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane, a differenza del SFL che prevede un trasferimento diretto via bonifico.

L’importo massimo annuo è di 6.000 €, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. L’indennità viene erogata per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovata, dopo un mese di sospensione, per altri 12 mesi.

L’erogazione dipende dalla valutazione dei bisogni del nucleo familiare; decorre, a seguito della verifica dei requisiti, dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD ed è condizionata dalla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

Dopo la presentazione della domanda, i componenti del nucleo familiare vengono convocati dai Servizi Sociali del proprio Comune, per un’analisi multidimensionale dei bisogni.

A seguito della valutazione di ciascun singolo caso, i componenti del nucleo familiare possono essere avviati a percorsi di lavoro o formazione, oppure seguiti dai Servizi Sociali se considerati non attivabili.

I soggetti facenti parte di un nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali, attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).

Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).

Circolare Inps n.105 del 16 dicembre 2023

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