Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il nuovo assegno unico universale prenderà il posto degli ANF e dell’assegno temporaneo che, tuttavia, saranno erogati sino al prossimo febbraio 2022.
DECORRENZA
È previsto che la domanda potrà essere presentata a partire dal prossimo 1° gennaio 2022, ma la decorrenza sarà riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
Per poter effettivamente presentare la domanda, bisognerà comunque attendere le istruzioni operative da parte dell’Inps, entro 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della legge n.46/2021
L’assegno, si ricorda, è riconosciuto in relazione al numero e all’età dei figli ed è maggiorato per le famiglie numerose, oltre che nel caso in cui siano presenti figli con disabilità, nelle ipotesi in cui i genitori percepiscano entrambi redditi da lavoro e per le madri di età inferiore a 21 anni, alle quali è riconosciuta una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio
IMPORTI
L’importo è variabile tra un minimo di 50 euro (ISEE pari o maggiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE) e un massimo di 175 euro (ISEE fino a 15.000 euro) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza. Importi che si riducono, rispettivamente, a 25 euro e 85 euro in caso di figli di età compresa fra 18 e 21 anni.
Domanda da presentare all’Inps –
La domanda va presentata all’Inps (telematicamente o tramite patronato) da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale a partire dal 1° gennaio di ogni anno e il riconoscimento dell’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui, la richiesta sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dello stesso anno. Inoltre, fermi restando i termini di decorrenza dell’assegno, quest’ultimo è riconosciuto dall’Inps entro 60 giorni dalla domanda.
In caso di nuove nascite durante la fruizione dell’assegno, è possibile comunicare la modifica della composizione del nucleo familiare entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno dal settimo mese di gravidanza.
È previsto, inoltre, che i figli maggiorenni a carico possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno a loro spettante.
Nessuna domanda va presentata dai percettori del Reddito di Cittadinanza, ai quali l’assegno verrà corrisposto d’ufficio congiuntamente al medesimo beneficio e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Modalità di erogazione
– L’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.
Maggiorazione di salvaguardia temporanea per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro
– Da più parti è stato rilevato che con il nuovo assegno unico alcune famiglie (quelle con ISEE inferiore a 25.000 euro) potrebbero arrivare a perderci.
Per mettere una pezza a tale evenienza, nel decreto attuativo è previsto un meccanismo di maggiorazione temporanea dell’assegno, a valere per i primi 3 anni, introdotto “Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività”.
Tale maggiorazione è prevista alle seguenti condizioni:
- valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro
- effettiva percezione, nel corso dell’anno 2021, dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del D.L. n.69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
Si fa presente che la maggiorazione, oltre ad essere riconosciuta solamente per i primi 3 anni, è erogata in maniera decrescente per ciascuna annualità. In particolare, l’importo mensile della maggiorazione spetta:
- a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
- c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025. Nessuna maggiorazione è prevista a partire dal 1° marzo 2025