Assegno unico universale: fino a 175 euro per ciascun figlio, come funziona

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Dal 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento dell’assegno unico a favore delle famiglie con figli fino a 21 anni a prescindere dal reddito. Lo prevede la bozza di decreto attuativo della Legge 46/21 approvata dal CdM. Sarà così possibile ottenere un assegno mensile variabile tra 175 euro per ogni figlio minorenne per ISEE fino a 15.000 euro e 25 euro in caso di figli maggiorenni con ISEE oltre i 40.000 euro. Previste maggiorazioni per i nuclei numerosi, in presenza di figli disabili e nelle ipotesi in cui entrambi i genitori lavorano. La richiesta dovrà essere inoltrata all’Inps (in via telematica o tramite gli istituti di patronato) a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno e sarà riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.

Requisiti del richiedente

– Condizione necessaria per ottenere il riconoscimento dell’assegno è che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. In particolare è richiesto che:

  • sia cittadino italiano o Comunitario, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; 
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Per i nuovi nati decorrenza dal 7°mese di gravidanza

– L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari (in egual misura fra i genitori) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’assegno è altresì riconosciuto per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, a condizione che lo stesso:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale;

In presenza di figli con disabilità a carico, l’assegno è riconosciuto senza limiti di età.

Importo dell’assegno

– L’importo dell’assegno varia in base all’età, al numero dei figli e al reddito familiare. Nello specifico, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili, con valore ISEE fino a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l’assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.
In caso di figli tra i 18 ei i 21 anni l’importo si riduce a 85 euro nel caso di ISEE fino a 15.000 euro. Per valori superiori, invece, l’importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.

Maggiorazioni e figli disabili

– Dal 3° figlio in poi è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Importo che si riduce gradualmente fino a 15 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.

Una maggiorazione dell’assegno è prevista anche in presenza di figli disabili, variabile in relazione all’età e al grado di disabilità.
In particolare, per i figli con disabilità minorenni è previsa una maggiorazione pari a:

  • 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;
  • 95 euro mensili in caso di disabilità grave;
  • 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per quanto riguarda i figli disabili maggiorenni, invece, la maggiorazione è pari a 50 euro se di età compresa fra i 18 e i 21 anni (che si somma all’assegno per i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni di età).

In caso di figli con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili per valori ISEE sino a 15.000 euro. Con ISEE pari o superiore a 40.000 euro, o anche in assenza di ISEE, l’importo si riduce gradualmente sino a un valore mensile di 25 euro.

Ulteriore maggiorazione è prevista per le madri di età inferiore a 21 anni, alle quali è riconosciuta una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio, nonché per le ipotesi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro. In quest’ultimo caso, la maggiorazione mensile per ciascun figlio è pari a 30 euro mensili per valori ISEE pari o inferiori a 15.000 euro, che si riduce gradualmente sino ad azzerarsi per ISEE oltre i 40.000 euro.

Infine, per i nuclei familiari con quattro o più figli, è prevista una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo

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