

Buddusò. Nuove restrizioni stabilite dal sindaco di Buddusò, Giovanni Antonio Satta. Con un’ordinanza anticipa le ventilate misure del governo al fine di contenere la pandemia. Obbligo di mascherina in qualsiasi luogo al chiuso a parte la propria abitazione, ma anche all’aperto ovunque non sia possibile restare isolati rispetto a non conviventi e più controlli da parte delle forze dell’ordine nei locali pubblici.
ORDINANZA DEL SINDACO n. 25 del 09/10/2020 – OGGETTO: Ulteriori misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19. Obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto e altre disposizioni:
ORDINA
Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza immediata e fino a revoca del presente provvedimento
- Sull’intero territorio comunale l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con l’ulteriore obbligo di utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in
tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; - Che gli spazi di pertinenza dei locali aperti al pubblico nonché gli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, in prossimità delle scuole di qualsiasi ordine e grado, chiese, cimiteri ecc.), siano oggetto di costanti controlli
mirati da parte delle Forze dell’ordine al fine di evitare assembramenti e di verificare il corretto uso delle mascherine; - Che l’accesso al Cimitero, sia per le visite ai cari defunti che in occasione dei funerali ivi comprese le attività di tumulazione, venga contingentato ad un numero non superiore a trenta presenze;
- Che i titolari di attività commerciali e i gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande facciano osservare scrupolosamente sia al proprio personale che alla clientela l’obbligo dell’uso della mascherina e dei dispositivi di sicurezza, salvo, naturalmente, il tempo in cui è necessario effettuare la
consumazione. - Che le riunioni private di natura conviviale dovranno essere limitate alla ristretta cerchia dei congiunti.
- Che la campagna elettorale, in tutte le sue manifestazioni di propaganda, si svolga nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia, tenendo conto dell’attuale contesto normativo volto al contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Eventuali riunioni e incontri dovranno tenersi in locali idonei, nel rispetto del numero dei partecipanti contingentati in rapporto alla capienza dei locali stessi, mentre in quelle all’aperto dovrà essere garantito l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale.
L’inottemperanza al presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 ai sensi dell’art.4 del D.L. n.19 del 2020.
