Caccia. In Sardegna consentiti gli spostamenti all’interno della regione per l’attività venatoria

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Caccia. Ordinanza del presidente Solinas sull’attività venatoria. Consentiti gli spostamenti all’interno della propria regionedal 10 al 15 gennaio 2021

Cagliari. Ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che consente gli spostamenti all’interno della regione per l’attività venatoria:

Art. 1) Sono consentiti gli spostamenti – con mezzi propri e con la prescrizione
dell’utilizzo degli stessi da non più di due persone conviventi comunque munite

durante l’intera fase di permanenza a bordo di idonei dispositivi di protezione
delle vie aeree – al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione per
lo svolgimento dell’attività venatoria e dell’attività di controllo della fauna
selvatica nei giorni in cui si applicano le misure di cui all’art. 2, del DPCM 3
dicembre 2020, nel pieno rispetto delle norme ivi contenute nonché delle
disposizioni contenute nei Decreti dell’Assessore Regionale della Difesa
dell’Ambiente n. 11 del 24.08.2020 “Calendario Venatorio 2020 – 2021”, n.13
del 23.09.2020 “Calendario Venatorio 2020- 2021. Revoca dell’autorizzazione
del prelievo venatorio relativo alle specie Moriglione e Pavoncella.”, n.14 del
28.09.2020 “Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell’Ambiente A/11
del 24.08.2020. Calendario venatorio 2020/2021 – Pernice sarda, Lepre sarda e
Coniglio selvatico.”, n.15 del 13.10.2020 “Integrazione Decreto Assessore della
Difesa dell’Ambiente n.A/11 del 24.08.2020. Calendario venatorio 2020/2021 –
Pernice sarda, Lepre sarda.”;
Art. 2) Nell’esercizio dell’attività venatoria dovranno essere osservate inoltre le
seguenti misure precauzionali, anche con riferimento alla caccia minuta per
quanto, di norma, non sussistano, nell’esercizio della stessa, problemi di
assembramento:
A. Consultare con attenzione le norme vigenti in materia di prevenzione e
divieti contenute nei DPCM e nelle Ordinanze RAS; nel caso di compagnie
di caccia grossa, il relativo capo squadra è tenuto alla costante divulgazione
dei contenuti prescrittivi delle stesse ed alla vigilanza sul rispetto da parte di
tutti i cacciatori della medesima;
B. Evitare gli assembramenti prima, durante e dopo l’esercizio dell’attività
venatoria, con particolare riguardo alle battute di caccia;
C. L’eventuale pranzo potrà essere consumato esclusivamente all’aria aperta
nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale, dell’igienizzazione delle
mani e del divieto assoluto di utilizzo promiscuo di stoviglie e vettovaglie;
D. Nel caso di utilizzo di locali adibiti alla macellazione per il prelievo dei
campioni da sottoporre alle analisi di legge, questi dovranno garantire una
sufficiente aerazione naturale per il ricambio costante dei volumi d’aria
interni ed essere comunque idonei a mantenere le distanze di sicurezza di
almeno 2 metri tra ciascheduna persona;
E. Durante le eventuali fasi di macellazione dei capi abbattuti, nel rispetto delle
vigenti norme in materia, devono essere puntualmente osservate le misure
di prevenzione contro il Covid-19 ed in particolare il divieto di
assembramento, l’igienizzazione costante delle mani e l’obbligo di utilizzo
della mascherina;
F. Le sedi di campagna eventualmente utilizzate come appoggio dai cacciatori
devono essere dotate di gel igienizzante e di locandine informative sulle
prescrizioni anticovid;

G. Nel caso di Compagnie di Caccia, il relativo caposquadra deve redigere e
conservare per almeno 21 giorni un elenco nominativo di tutti i Componenti
la Squadra con i rispettivi recapiti, onde poterli rintracciare tempestivamente
per eventuali comunicazioni di carattere sanitario legate al covid;
Art. 3) Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno
avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno due metri
e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.
Art. 4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa
espresso rinvio al DPCM 3 dicembre 2020 e relativi allegati.
Art. 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal
10 gennaio 2021 – fino al 15 gennaio 2021, salvo proroga esplicita e salvo
ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi
necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che
sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e
delle aziende.

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