I fornitori di luce e gas non potranno, almeno fino ad un certo periodo, modificare unilateralmente i contratti. La sospensione delle modifiche unilaterali è stata formalizzata dal Decreto Aiuti-bis convertito nella Legge n. 142 del 21 settembre 2022 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello stesso giorno. Vediamo più nel dettaglio che cosa dice la norma.
Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di luce e gas
L’art. 3 della Legge 142/2022 stabilisce che anche in presenza di una clausola presente nel contratto che consente al fornitore di luce e gas di modificare unilateralmente le condizioni relative al prezzo dell’energia, questa è sospesa fino alla data del 30 aprile 2023.
L’art. 3, al comma 2, specifica inoltre che, sempre fino alla medesima data e cioè 30 aprile i preavvisi che erano stati inviati agli utenti relativi al cambio di prezzo anche prima dell’entrata in vigore della nuova legge e cioè il 22 settembre scorso, non hanno efficacia e quindi non valgono, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate per quella data. Ciò vale anche se nella modifica è salvaguardato il diritto di recesso da parte del consumatore.
IMPORTANTE: Per eventuali modifiche unilaterali sul prezzo di luce e gas che dovessero arrivare da parte del tuo fornitore datate 22 settembre 2022 e a seguire, contatta le sedi territoriali Adiconsum per chiedere assistenza.