Obbligo sull’intero territorio regionale di indossare h. 24 le mascherine in tutti gli ambienti chiusi o aperti in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Tutti i passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale provenienti dall’estero e/o dal territorio nazionale, sono invitati a presentare, all’atto dell’imbarco, l’esito di un test – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per covid-19.
Cagliari. Il presidente della Regione Christian Solinas ha firmato oggi la nuova ordinanza sulle norme anti-Covid in Sardegna, ordinanza n. 43 dell’11 settembre 2020 .
ORDINA
Art.1) Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello – che si allega alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale – da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell’ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione “Nuovo Coronavirus” della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria.
Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta
registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso di validità.
All’interno della suddetta registrazione potrà essere inserita anche quella dei minori a carico.
La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la
ricevuta dell’avvenuta registrazione.
Art. 2) Tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì:
a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Ai passeggeri in partenza verso la Sardegna è vietato l’imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Le società di gestione aeroportuale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
provvedono ad una nuova misurazione della temperatura ai passeggeri in arrivo negli scali sardi ed a tal fine potranno stipulare accordi con i vettori e gli armatori.
b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto
col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente
art. 2, dando eventualmente anche il proprio consenso all’effettuazione
dell’indagine epidemiologica regionale.
Art. 3) Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile.
Art. 4) I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti.
Art. 5) I collegamenti aerei e marittimi da e per la Sardegna già autorizzati sono confermati
Art.6) Sono consentite le attività di aviazione generale negli aeroporti dell’intero territorio regionale.
Art.7) É confermata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma.
Per i servizi di trasporto a frequenza su gomma, ricadenti in ambito urbano o suburbano, le aziende di trasporto pubblico locale (TPL) gomma avranno cura di rimodulare la produzione giornaliera complessivamente autorizzata a vantaggio dei servizi con più alta frequentazione.
Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete nazionale (RFI) e su rete a scartamento ridotto nonché per quello metrotranviario è confermata la
programmazione ordinaria.
Per i servizi di trasporto pubblico locale marittimo diurno e notturno, è
confermata la programmazione ordinaria con le isole di San Pietro, La
Maddalena e Asinara.
Le aziende di trasporto dovranno continuare a monitorare attentamente la
domanda di mobilità secondo le modalità richieste dalla Direzione generale dei
Trasporti, cui dovranno essere puntualmente inviati i dati di monitoraggio.
In presenza di superiori esigenze di interesse pubblico, la Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti può adottare le opportune modifiche ai programmi di esercizio, in particolare nelle ore a più alto flusso di passeggeri, alla luce di evidenti e non differibili necessità e nei limiti delle risorse contrattualmente disponibili.
Fermo restando quanto sopra previsto in ordine alla riprogrammazione dei
servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL), è consentita, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, l’occupazione dell’80% dei posti totali – prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti – stabiliti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali.
Per quanto concerne i servizi di trasporto non di linea, compresi NCC e TAXI e quelli svolti mediante autobus ovvero per i servizi di trasporto di linea che non abbiano l’omologazione per i posti in piedi o per i quali il numero dei posti in piedi sia inferiore al 20% dei posti totali, sarà consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere.
È consentito il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi di trasporto
pubblico locale in coerenza alle linee guida allegate al DPCM 7 settembre 2020 e nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19.
Art.8) Fatte salve differenti sopravvenienti esigenze di contenimento della diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, in conformità alle disposizioni nazionali nonché di quelle adottate dal Governo Francese e dalla Collettività di Corsica, è consentito il traffico merci e il traffico passeggeri sulla rotta Santa Teresa di Gallura – Bonifacio
Art.9) I soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti:
- a registrarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo 1. I
comandanti e gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare,
preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione, vietando l’imbarco ai soggetti non muniti. I concessionari di porti, approdi, punti di ormeggio e campi boe e l’Autorità marittima competente per territorio comunicano le unità in arrivo al Comune, alla Questura ed all’articolazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale territorialmente competenti, nonché alla Direzione generale della protezione civile; - a dichiarare di essersi sottoposti alla misurazione della temperatura
corporea al momento della partenza; qualora la stessa risultasse pari o
superiore a 37,5 gradi, i comandanti o gli armatori delle unità di cui al
presente articolo, sono tenuti a contattare il Numero verde Sanità: 800 311 377 nelle fasce orarie di servizio dello stesso, così come indicato nel sito della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero negli altri orari al 118; - a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto da Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione dando facoltativamente anche il proprio consenso all’effettuazione
dell’indagine epidemiologica regionale.
Art.10) 1. A far data dal 14 settembre 2020 e salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione, tutti i passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale, provenienti dall’estero e/o dal territorio nazionale, sono invitati a presentare, all’atto dell’imbarco, l’esito di un test – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per covid-19. I passeggeri potranno, alternativamente, dimostrare, sempre all’atto dell’imbarco, di aver compilato on line apposita autocertificazione, comprovante di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo, avendo cura di indicare obbligatoriamente: a) il tipo di test effettuato e la data di esecuzione; b) il nome della struttura (pubblica, privata o privata accreditata) presso la quale lo stesso test è stato effettuato. I passeggeri sono tenuti a compilare la suddetta autocertificazione nell’ambito della registrazione.
- A far data dal 14 settembre 2020, solo in via transitoria, i passeggeri che si presentino sul territorio regionale privi della necessaria certificazione accettano di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, a cura dell’azienda sanitaria locale di riferimento ovvero presso una struttura privata accreditata. A tal fine gli stessi passeggeri, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale all’azienda sanitaria competente e, nelle more dell’esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla
competente Azienda sanitaria, ad osservare l’isolamento domiciliare fiduciario, che verrà meno solo all’atto dell’eventuale esito negativo degli stessi esami e salvo ulteriori diverse disposizioni dell’Azienda Sanitaria competente. - In caso di insorgenza di sintomi covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque, anche se munito di certificazione di negatività, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria regionale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento fiduciario.
Art.11) Le società di gestione aeroportuale, l’Autorità di sistema del mare di Sardegna, le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto e i gestori dei porti, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a verificare che i passeggeri dell’imbarco siano muniti della certificazione dando immediata
comunicazione dei nominativi dei passeggeri non muniti di certificato di
negatività alla direzione generale dell’Assessorato dell’igiene e sanità della
Regione Sardegna, dell’arrivo degli aerei, delle navi, dei natanti da diporto e dei pescherecci in arrivo sul territorio regionale.
Art.12) Le misure preventive di cui all’art. 10 non si applicano ai soggetti che:
a) esercitano attività funzionali ad organi costituzionali;
b) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
c) al personale viaggiante su navi e aerei, per motivi di lavoro e salute;
d) in tutte le altre ipotesi previste all’art. 6, commi 6 e 7 del DPCM 7 agosto 2020, in coerenza a quanto disposto dal comma 3 dell’art.1 del DPCM 7 settembre 2020.
Al fine di provare la funzionalità degli spostamenti allo svolgimento delle
predette funzioni, la cui veridicità potrà essere oggetto di successivi controlli incrociati e a campione, dovrà essere comunque compilata la registrazione su “Sardegna Sicura”.
Art.13) Con decorrenza immediata è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di indossare per l’intera giornata (h. 24) protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti gli ambienti chiusi o aperti in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni nonché i soggetti con forme di disabilità.
Art.15) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 9 settembre 2020 – salvo le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12, che decorrono a far data dal 14 settembre 2020 – fino al 7 ottobre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende