Nella seconda ordinanza emanata in serata, -ordinanza numero 6 del 5 marzo 2021 il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ordina che all’interno dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale, nelle modalità gomma, metro, ferro e marittimo, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento dei posti totali – prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti – stabiliti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali”.
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della
Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Art. 1) A bordo dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale, nelle modalità gomma,
metro, ferro e marittimo, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è
consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento dei posti
totali – prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli
seduti – stabiliti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle
eventuali autorizzazioni regionali.
Art. 2) Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per
cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle
predette istituzioni – per la prima settimana di vigenza della presente Ordinanza –
sia garantita l’attività didattica in presenza, comunque in misura non superiore a
quella consolidata alla data odierna. La restante parte della popolazione
studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto
2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che
sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi
educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione
continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi
di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei
anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti
dispositivi. Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le
attività mirate all’apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel
rispetto delle norme di sicurezza. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo
con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel
rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli
enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti
amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente
proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni
scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo
svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali,
senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le
attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo
a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee
guida di cui all’allegato 8 al DPCM del 2 marzo 2021 e di procedere alle attività di
pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere
utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.
Art. 3) Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento,
predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di
organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o
in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del
quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza
sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca,
di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi
confermati e sospetti di covid-19, di cui all’allegato 22 del DPCM del 2 marzo
2021.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto compatibili,
anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme
restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il
Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i
Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.)
e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.
beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o
curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a
distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi
specifici dell’apprendimento.
Art. 4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa
espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.
Art. 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dall’8
marzo 2021 fino al 15 marzo 2021