COVID-19: a Cagliari nuova ordinanza del Sindaco Truzzu

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Cagliari. Il sindaco Paolo Truzzu con l’ordinanza n. 34 del 1 giugno 2020 ha disposto che far data dal 3 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020: 

1. Sono vietati, nei luoghi pubblici, gli assembramenti di persone che dovranno garantire la distanza di sicurezza dalle altre persone (con eccezione dei conviventi) di almeno un metro. 

2. Sono riaperti tutti i mercati scoperti su area pubblica o privata regolarmente autorizzati, previa comunicazione da parte degli organizzatori, secondo il calendario che verrà stabilito con il competente servizio comunale Suape, mercati, attività produttive e turismo e comunque entro sei giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. 

3. I mercati scoperti sono aperti a condizione che: a) l’area mercatale venga fisicamente delimitata al fine di garantire il controllo e il contingentamento degli accessi i quali sono consentiti nella misura massima contemporanea di non più di due clienti per ambulante; b) i singoli concessionari in relazione ai mercati di cui al punto 2 e l’organizzazione titolare della concessione di suolo pubblico negli altri casi, garantiscano, a propria cura, spese e responsabilità la delimitazione dell’area mercatale mediante transenne e/o nastro bicolore bianco/rosso; c) i singoli concessionari in relazione ai mercati di cui al punto 3 e l’organizzazione titolare della concessione di suolo pubblico negli altri casi, garantiscano, per tutta la durata oraria giornaliera dell’attività, il controllo dei varchi, la verifica del perimetro dell’area mercatale e il contingentamento degli accessi come sopra disposto, a tal fine, comunicando preventivamente al Comando della Polizia Locale i nominativi del personale impiegato nelle attività di controllo. 

4. Con specifico riferimento al commercio su area pubblica, è ammesso il commercio su area pubblica in forma itinerante per tutte le categorie merceologiche ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus covid-19 e fermo restando l’obbligo di rispettare, durante le soste, il contingentamento dei clienti, i quali sono consentiti nella misura massima contemporanea di non più di due clienti per volta. 

5. Tutte le attività ammesse al commercio su aree pubbliche di cui ai punti 3, 4 e 5 devono comunque garantire, sia da parte degli operatori che da parte dei relativi clienti il rispetto delle norme dettate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all’Allegato n. 17 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” del DPCM 17 maggio 2020. 

6. L’inottemperanza a una delle disposizioni di cui al punto 2, al punto 3 lettere a), b), e c), al punto 4 ed al punto 5, contenute nella presente ordinanza comporta l’immediata sospensione delle attività mercatali per non meno di 3 giorni e, comunque, sino al ripristino delle prescrizioni inottemperate.” 

7. Resta confermato quanto stabilito dalla Ordinanza Sindacale n. 14 del 12 marzo 2020 in ordine alla interdizione allo svolgimento del mercatino domenicale nel piazzale Trento ed al divieto di svolgere attività di vendita di oggettistica varia e di qualsiasi altra tipologia di merce nel suddetto piazzale e nelle strade limitrofe. 8. L’accesso del pubblico ai parchi e ai giardini cittadini. E’ ammesso l’utilizzo delle attrezzature dei cosidetti “percorsi salute”, con le adeguate cautele ed igienizzazione a cura dell’utilizzatore. È vietato l’accesso del pubblico alle aree gioco anche collocate nei parchi e nei giardini pubblici. 

9. Sono aperti al pubblico i cimiteri cittadini secondo i consueti orari e le cerimonie funebri all’interno degli stessi si svolgeranno con le modalità di cui al DPCM 26 Aprile 2020, con l’esclusiva partecipazione di congiunti, fino a un massimo di 15 persone, oltre l’agenzia funebre ed il celebrante. La funzione dovrà svolgersi preferibilmente all’aperto. Tutti i frequentatori a qualunque titolo, dipendenti, operatori, visitatori dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone (ad esempio ai varchi, ai controlli o in altre situazioni di avvicinamento ad altre persone) ed indossare, preferibilmente, i guanti. 

10. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la presenza degli sposi, dei testimoni, dell’ufficiale di stato civile e di un numero di persone stabilito con atto del dirigente del servizio affari generali, istituzionali e gabinetto del sindaco. 

11. Con specifico riferimento ai mercati civici cittadini, al fine di assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro fra le persone all’interno degli stessi e l’adozione di tutte le misure igienico sanitarie, misure tutte necessarie e garantirne la prosecuzione delle attività, in aggiunta al contingentamento degli ingressi dei clienti, il quale è regolato con direttiva del dirigente del Servizio e deve essere finalizzato al contenimento degli accessi, dispone: 

• che all’interno dei mercati sia comunque rispettata la distanza minima interindividuale di sicurezza di un almeno 1 metro. 

• che il dirigente del Servizio non conceda, nelle corsie, spazi per attività ulteriori rispetto a quelle attualmente autorizzate; 

• che il dirigente del Servizio provveda, salvo sua motivata e formale decisione contraria per casi specifici, alla immediata sospensione di tutte le concessioni integrative di spazi nelle corsie; 

• che per ciascun venditore possano essere contemporaneamente presenti non più di due clienti nei posteggi singoli e non più di quattro clienti in quelli doppi; limite ridotto a non più di un cliente nei box delle corsie centrali del mercato di San Benedetto e in quelli della piccola dipendenza; 

• che sia consentita la presenza di un massimo di due operatori nei posteggi singoli di dimensioni ridotte e/o ordinarie e di massimo quattro operatori in quelli doppi. Il dirigente del Servizio può autorizzare un numero massimo di tre operatori nei posteggi singoli di dimensioni superiori alla norma a condizione che all’interno dello stesso possa essere sempre garantito il rispetto del metro di distanza interpersonale fra gli operatori; 

• che tutti gli operatori dei mercati civici siano sempre dotati di mascherine, non autoprodotte e sempre correttamente indossate; 

• che tutti i clienti dei mercati civici possano accedere agli stessi solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone. 

• I concessionari sono responsabili e, pertanto, devono comunque garantire sia da parte degli operatori presenti nel box che da parte dei relativi clienti, il rispetto delle linee guida per il commercio al dettaglio di cui all’Allegato n. 17 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020” del DPCM 17 maggio 2020. 

Sono previste sanzioni per i trasgressori.

Ulteriori informazioni

Ordinanza n. 34 del 1 giugno 2020

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