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Covid-19. Sardegna: test per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Cagliari. Il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas ha emanato l ordinanza n. 39 con la quale dispone, nei confronti dei passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale in arrivo dalla Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, ulteriori misure di prevenzione maggiormente restrittive. Nel documento vi sono due opzioni per chi nei 14 giorni precedenti l’arrivo nell’Isola sia stato in quei 4 Paesi: o la presentazione di un tampone negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti o l’obbligo di sottoporsi a tampone una volta giunto nell’Isola. O nei porti e aeroporti, “ove possibile”, o entro 48 ore dall’ingresso del territorio regionale. Il test da effettuare può essere “molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone”.

ORDINANZA N. 39 DEL 12 AGOSTO 2020
Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Art. 1) 1. Ferme le disposizioni contenute nella ordinanza n. 37 del 9 agosto 2020 che qui si intendono integralmente richiamate, ai passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, si applicano alternativamente le seguenti misure di prevenzione: a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in porto o in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

  1. I passeggeri di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale al dell’azienda sanitaria competente.
  2. In caso di insorgenza di sintomi covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria regionale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento fiduciario.
  3. Nelle more dell’effettuazione del test di cui al comma 1, lettera b) è fatto altresì obbligo di osservare le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.
    Art. 2) Le società di gestione aeroportuale, l’Autorità di sistema del mare di Sardegna, le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto e i gestori dei porti, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla direzione generale dell’Assessorato dell’igiene e sanità della Regione Sardegna, dell’arrivo degli aerei, delle navi, dei natanti da diporto e dei pescherecci in arrivo dai paesi di cui all’art. 1.
    Art. 3) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 13 agosto 2020 fino al 7 settembre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
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