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Dal 2018 la fatturazione elettronica tra privati diventa obbligatoria

fatturazione

La nuova Legge di Bilancio introduce dal 2018 l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Essa verrà articolata in due momenti:

1° luglio 2018, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori, nonché per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

1° gennaio 2019, per tutte le operazioni business to business e business to consumer.

SOGGETTI OBBLIGATI

tutti i soggetti passivi IVA purché residenti, stabiliti o identificati in Italia con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

SOGGETTI ESONERATI

i soggetti rientranti nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 o che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014.

SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per effetto dell’art. 1 co.6 del D.lgs. n. 127/2015 la mancata emissione della fattura elettronica determina altresì in capo al cessionario/committente, l’irrogazione della sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di 250 euro, ex art. 6, COMMA 8, D. LGS. 471/97

Il cessionario o committente che ha operato la detrazione dell’IVA, per non incorrere nella sanzione citata deve adempiere agli obblighi documentali previsti, avvalendosi del Sistema di Interscambio.

Pertanto:

se non si riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, si deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo, previo pagamento dell’imposta, un documento dal quale risultino le indicazioni della fattura omessa (o trasmessa con formato diverso da quello elettronico);

– se ha ricevuto una fattura irregolare (ovvero fatture emesse con dati inesatti), deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione effettuata, un documento integrativo

previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

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