Decreto Sostegni, online le FAQ di agenzia riscossione su notifiche cartelle e pagamenti

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Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (Faq) aggiornate con le novità introdotte in materia di riscossione dall’articolo 4 del Decreto “Sostegni” (Decreto Legge n.  41/2021) entrato in vigore il 23 marzo 2021.

Tra le misure che riguardano l’attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, c’è la proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Il decreto prevede anche l’annullamento dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel periodo 2000-2010, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stato pubblicato anche un vademecum sui provvedimenti in materia di riscossione attualmente in vigore introdotti nel periodo di emergenza sanitaria. Per ulteriori informazioni i cittadini possono utilizzare anche l’app Equiclick e rivolgersi al Contact Center al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nelle Faq pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni.

STOP NOTIFICHE DEGLI ATTI FINO AL 30 APRILE. È stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.

PAGAMENTI ENTRO IL 31 MAGGIO. Prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021.

NUOVE SCADENZE PER ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO. Il decreto Sostegni, per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Per la “rottamazione-ter” si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e tralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza) o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

SOSPESI PIGNORAMENTI E PROCEDURE DI RISCOSSIONE.  Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 aprile 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Quindi le Amministrazioni pubbliche possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5 MILA EURO. Il Decreto Sostegni prevede l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell’anno di imposta 2019 o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30 mila euro. Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla “rottamazione-ter” (DL n. 119/2018) e al saldo e stralcio (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni.

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