Dimissioni in bianco. Non più

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Per contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 – sulle orme di quanto già disposto dall’art. 4, co. 19 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) – ha ridisegnato le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale.

dimissioniProcedura

Il Decreto Ministeriale (Lavoro) 15 dicembre 2015, e la Circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro poi, in attuazione di quanto contenuto nell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, hanno fornito la nuova disciplina recante le “Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro”. Per accedere alla nuova procedura, i lavoratori devono avere attivato un’utenza sul portale “Cliclavoro” del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) ed essere in possesso del codice di identificazione (Pin) per operare sul sito dell’INPS. In ogni caso, è possibile affidare le pratiche per la compilazione e successivo invio direttamente ai soggetti abilitati (patronati, organizzazione sindacale, ente bilaterale e commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003), prescindendo dal possesso dei suddetti codici di accesso. Il modulo, che non può essere contraffatto o falsificato, pena l’inefficacia della dimissione/risoluzione consensuale, consente tre opzioni:

dimissioni;

risoluzione consensuale

revoca.

L’ultima scelta consente di revocare la comunicazione (di dimissioni o risoluzione consensuale) precedentemente inviata, nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione, come stabilito dall’art. 26, co. 2 del D.Lgs. n. 151/2015. In relazione alle prime difficoltà interpretative delle norme, il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti un servizio di supporto tramite la casella di posta dimissionivolontarie@lavoro.gov.it, a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura

Soggetti obbligati

I lavoratori che dovranno seguire la procedura telematica saranno esclusivamente i dipendenti privati, in quanto il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 12 del 4 marzo 2016, ha ritenuto non applicabile la norma ai dipendenti pubblici, in quanto, a suo dire, la pratica delle c.d. “dimissioni in bianco” non è presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

Soggetti esclusi

Per quanto concerne i casi di esclusione dalla nuova procedura telematica, l’art. 26, co. 7 del D.Lgs. n. 151/2015 introduce le prime due casistiche di esoneri, successivamente “allargate” dalla Circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro. Dunque, la nuova disciplina delle dimissioni volontarie non si applica:

– ai rapporti di lavoro domestico;

– alle conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le commissioni di certificazione (c.d. sedi protette);

– al recesso durante il periodo di prova di cui all’art. 2096 C.c.;

– alle dimissioni e risoluzione consensuale prestate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (in questo caso, è operativa la convalida da effettuare presso la Direzione del Lavoro);

– ai lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione);

– ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

Giorgio Lecis

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