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Esclusioni della scuola dei non vaccinati, la Legge dice altre cose

Ci risiamo, Legge confusa e lacunosa e conseguente caos applicativo. Sia ben chiaro non vogliamo entrare nel merito se sia giusto o sbagliato

vaccinarsi ma cercare di fare chiarezza sul caos normativo. “Nell’agosto 2017 è stato convertito in legge ordinaria dello Stato (119/2017) il decreto 73/2017. Il testo è apparso da subito lacunoso e contraddittorio. Nei successivi mesi ne è seguita una produzione ipertrofica di circolari e altri atti normativi da comprendere. Occorre tener presente che una circolare nasce per chiarire un testo di legge e non per completarlo: una circolare non può introdurre una disciplina non prevista nella legge. 

Il testo stabilisce la data del 10 marzo come termine per consegnare la documentazione sugli obblighi vaccinali. Ma si riferisce all’ipotesi in cui il genitore abbia autocertificato, entro le date del 10 settembre 2017 o del 31 ottobre 2017, le vaccinazioni già eseguite al proprio figlio. 

Significa che la legge riconosce la possibilità, per chi, a inizio scolastico non disponeva del certificato vaccinale, di poter consegnare alla scuola intanto un’autocertificazione con la quale chiarire la situazione vaccinale del proprio figlio.

La data del 10 marzo 2018 rappresenta il termine ‘ultimo’ solamente per chi doveva completare la consegna di questi certificati in base a quanto precisato sopra. 

E’ ovvio che se un genitore avesse scelto di non vaccinare, per lui non era prevista l’autocertificazione da presentare a inizio anno e neppure l’onere di consegnare altri documenti sullo stato delle vaccinazioni entro il 10 marzo.

Il genitore che ha scelto di non vaccinare, poteva valutare o potrà valutare, al massimo, se sussistono ipotesi di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni oppure chiedere infine un appuntamento all’Asl competente per dare inizio all’eventuale iter vaccinale. 

Questo è ciò che si può ricavare da una lettura testuale della legge 119. Null’altro”.

Eppure. Non si contano le circolari ministeriali o dei dirigenti che parlano di “esclusione dai servizi per chi non è in regola con gli adempimenti vaccinali”. Dal comunicato stampa del ministro uscente Lorenzin dell’ 11 marzo che “vieta l’accesso a nidi materne sino a quando i minori non saranno vaccinati”, all’avvertimento – poi ritrattato – della FISM, Federazione scuole materne che il 6 marzo scorso ha addirittura suggerito di segnalare il minore inadempiente “alla locale stazione di pubblica sicurezza” (circ.12/18).

Poi, però, dopo la diffida del Comilva (Coordinamento comitato italiano per la libertà delle vaccinazioni), FISM ha rettificato che “la scuola dovrà attendere le decisioni che l’azienda sanitaria vorrà assumere”.

Insomma, un casino, una legge da Azzeccagarbugli interpretata con circolari al di fuori della giurisprudenza.

Ci chiediamo: è possibile che un parlamento abbia votato una legge che non prevede le esclusioni e poi una serie fra circolari e comunicati stampa alzi i toni e inviti ad allontanare i bambini non vaccinati dalle scuole? Ricordiamo che le espulsioni non sono previste per malati di Aids e di epatite. Anche chi ha i pidocchi può andare all’asilo purchè rassicuri di aver fatto almeno un trattamento.

L’interpretazione delle disposizioni normative è prerogativa tipica (sebbene non esclusiva) dell’Autorità giudiziaria. Le circolari, anche quando forniscono una lettura uniforme di un testo legislativo, restano atti interni della Pubblica Amministrazione che esprimono un punto di vista della stessa, non costituendo nè fonti di produzione del diritto, nè atti amministrativi.

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza delle sezioni unite n. 23031 del 02 novembre 2007, ha chiarito che la circolare non può varare norme, non può imporre e non può proporre deroghe alla legge.

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