L’articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2021 ha introdotto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse di previdenza che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato e corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al medesimo ammontare dell’anno 2019.
Novità e chiarimenti della bozza di decreto– Preliminarmente il decreto firmato, non ancora in Gazzetta Ufficiale, ribadisce la parzialità dell’esonero contributivo che compete nel limite massimo di 3.000 euro per avente diritto. Tuttavia il pagamento della quota non oggetto di esonero consente l’accredito dell’integrale contribuzione annua.
Inoltre, rispetto alla norma di riferimento, il decreto impone il rispetto di ulteriori requisiti di accesso al beneficio. Principalmente è prevista la regolarità contributiva dell’assicurato; nel contempo il soggetto non deve risultare titolare di rapporto di lavoro subordinato, a meno che non si tratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, né può risultare titolare di pensione diretta.