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Facciamo chiarezza sulle tasse scolastiche. Quali sono obbligatorie?

Come riporta il sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è opportuno attuare una distinzione tra le tasse scolastiche erariali, obbligatorie nell’ultimo biennio delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell’obbligo scolastico) e contributi scolastici, di natura volontaria e destinati all’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni.

Tasse scolastiche
A partire dall’anno scolastico 2006/2007, il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, previsto dall’art. 34 della Costituzione, è stato esteso dalla normativa attuale, fino a ricomprendere i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali del 19-6-2003.

Conseguentemente, gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore entro l’assolvimento dell’obbligo scolastico, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, a partire dall’anno scolastico 2006/2007.

L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.

Tassa di iscrizione: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di 15,13 euro.

Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L’importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).
Si precisa che l’esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.
Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.
Esonero dalle tasse scolastiche
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente con apposita nota del MIUR.

Contributo scolastico
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo.
I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.
Richiesta di rimborso tasse e contributi
Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore nell’effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all’Agenzia delle Entrate, presso cui l’importo è stato versato.
Per quanto riguarda il contributo scolastico, essendo lo stesso volontario e deliberato autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, in caso di trasferimento presso altro istituto esso può essere parzialmente rimborsato solo su decisione del Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico.

Le tasse scolastiche erariali possono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN – Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, cosi come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

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