
La flat tax al 20% per chi non rientra nel regime super agevolato troverà applicazione dal 2020 e, pur esonerando dall’applicazione dell’IVA, non esenterà dall’obbligo di fatturazione elettronica
Partirà dal 2020 l’imposta sostitutiva al 20% di IRES, addizionali regionali e comunali e IRAP per i contribuenti che percepiscono compensi tra i 65.001 e i 100 mila euro. La flat tax esonererà questi contribuenti dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, ma non dall’obbligo di fatturazione elettronica e dalla tenuta dei registri contabili, come sottolinea il sito delle piccole-medie imprese pmi.it. Il reddito sarà determinato nei modi ordinari.
Al contrario, coloro che percepiranno compensi fino a 65mila euro potranno beneficiare del regime super semplificato, con imposta sostitutiva del 15%, già dal 2019 ed esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica. Sono altresì esonerati i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972). Tali soggetti, possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del Provvedimento del 30 aprile 2018. Ad ogni modo, se il cliente è soggetto che rientra in una delle predette categoria, il fornitore dovrà rilasciargli una copia su carta (o per email) della fattura inviata al SdI ricordandogli che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata di “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”
Nella bozza della legge di Bilancio 2019, inoltre, ci sono la disciplina del riporto perdite per i soggetti IRPEF che hanno scelto il regime per cassa, l’aliquota IRES del 15% per le imprese che assumono dipendenti sia con contratto a tempo determinato o indeterminato e che reinvestano in beni strumentali nuovi e la cedolare sugli immobili destinati all’attività commerciale, per i contratti a partire dal 2019.
L’incentivo Aiuto alla crescita economica (ACE) viene abrogato come l’entrata in vigore dell’IRI (imposta sul reddito di impresa) ma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto del ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011, relativamente all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Giornalista. Direttore responsabile