Questa settimana, i proprietari di immobili sono chiamati a versare il saldo di Imu e Tasi. La scadenza è fissata per venerdì 16 dicembre. Ricordiamo i punti principali
E’ importante sapere che la scadenza non riguarda più chi possiede la prima casa. L’abitazione principale era, infatti, già esentata dal pagamento dell’Imu e da quest’anno non deve pagare neanche la Tasi (l’imposta sui servizi indivisibili). Pure gli inquilini, che risiedono nell’immobile affittato non devono pagare (tranne nel caso in cui l’abitazione è di lusso).
Le novità 2016
Due le novità di quest’anno: la riduzione del 50% di Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato ai figli (o ai genitori) e lo sconto del 25% per le seconde case date in affitto con canone concordato.
Quanto si dovrà pagare
Premettendo che i Comuni non possono aumentare le aliquote, se non in caso di dissesto finanziario. Tutti, però, possono diminuirle. Meglio quindi verificare le aliquote decise dal proprio Comune prima di andare a pagare. Per essere certi dell’aliquota si può utilizzare il sito www.finanze.it.
Come calcolare il saldo
Per la cifra da versare entro questa settimana, basta calcolare l’importo dovuto per l’intero anno (aliquote più eventuali sconti) in base alle delibere valide per il 2016 e poi sottrarre quanto pagato a giugno. Una mano arriva dai molti siti che agevolano nei calcoli. Tra questi www.amministrazionicomunali.it. Oltre al calcolo della somma dovuta, offrono anche la stampa del F24 con cui andare in Posta o per il pagamento tramite home banking.
Chi non deve pagare
Non pagano le prime case e neanche i terreni agricoli. Niente Imu e niente Tasi per queste due categorie da quest’anno. Ma attenzione: le case e ville di lusso (A/1, A/8 e A/9) continuano a dover pagare l’imposta e inoltre per i cittadini residenti all’estero e iscritti all’Aire l’esenzione vale per una sola unità immobiliare.
Gli sconti
Gli immobili affittati con canone concordato hanno uno sconto del 25% sull’imposta: poteva essere applicato già nell’acconto pagato a giugno ma, se così non è stato, la riduzione alleggerisce il saldo. Le tipologie di affitto con lo sconto sono: i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; i contratti per studenti universitari oltre i 6 mesi; i contratti transitori (da 1 a 18 mesi) se stipulati nei Comuni in cui il canone dev’essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).
Il comodato ai figli
La legge di Stabilità del 2016 ha introdotto uno sconto del 50% per le case date in comodato a genitori o figli che le adibiscono ad abitazione principale. Un forte alleggerimento che prevede però severi paletti: il contratto, ad esempio, deve essere registrato ma la riduzione si applica anche se, oltre all’immobile concesso a figli o genitori, il proprietario possiede anche un altro immobile nello stesso comune, adibito ad abitazione principale.
Giorgio Lecis