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Il messaggio 3 aprile 2023, n. 1268 riepiloga i requisiti anagrafici per l’assegno sociale:
- età anagrafica (attualmente 67 anni);
- cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;
- residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.
Il messaggio fornisce precisazioni sul requisito del soggiorno continuativo, rispetto a quanto illustrato dalla circolare INPS 12 dicembre 2022, n. 131.