Il Miur ha pubblicato la Circolare n. 14659 del 13/11/2017 sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’annoscolastico 2018/2019. La circolare, oltre a indicare procedure e tempistica delle iscrizioni, rimanda a quanto stabilito dal decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati.
Così recita la Circolare:
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
La legge n.119/2017 ha previsto tre distinte procedure: una transitoria per l’a.s. 2017/18; un’altra per l’a.s. 2018/19; una semplificata a partire dall’a.s. 2019/20.
In seguito all’approvazione del decreto fiscale (art. 19 bis decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172), la procedura semplificata di cui sopra può essere applicata già a partire dal prossimo anno scolastico, ossia dal 2018/19, ma soltanto in quelle Regioni in cui sia stata già istituita l’Anagrafe Vaccinale.
Il prossimo anno scolastico, dunque, a seconda delle Regioni e della istituzione o meno della summenzionata Anagrafe, i compiti delle scuole, in merito al controllo dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, così come quelli delle famiglie, potranno essere diversificati.
Descriviamo di seguito le due distinte procedure.
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/19 E ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE NELLE REGIONI IN CUI NON E’ STATA ISTITUITA L’ANAGRAFE VACCINALE
Cosa fa la scuola
Secondo quanto previsto dalla succitata legge, per il prossimo anno scolastico, al momento dell’iscrizione il dirigente chiede ai genitori o ai tutori o ai soggetti affidatari, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:
– l’avvenuta vaccinazione;
– l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
– l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
– la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno scolastico).
Cosa fa la famiglia
I genitori devono presentare la seguente documentazione (alternativamente):
– attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL;
– certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL;
– copia della richiesta di vaccinazione.
La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la seguente (alternativamente):
– attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;
– attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica.
La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e poi presentata entro il 10 luglio. Nei casi in cui la procedura di iscrizione avvenga d’ufficio, la documentazione va sempre presentata entro il 10 luglio, ma senza preventiva presentazione della dichiarazione.
Termini presentazione documentazione
La documentazione va presentata dai genitori entro il termine di scadenza delle iscrizioni, ossia il 6 febbraio 2018.
Cosa fa la scuola al termine delle le iscrizioni
Al termine delle iscrizioni, la scuola verifica la documentazione presentata.
Il dirigente scolastico, nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l’auto dichiarazione entro i termini previsti, segnala il caso all’azienda sanitaria locale, che provvede agli adempimenti di competenza (vedi Guida).
La segnalazione, da parte del dirigente, va fatta entro i 10 giorni successivi al predetto termine.
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/19 E ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE NELLE REGIONI IN CUI E’ STATA ISTITUITA L’ANAGRAFE VACCINALE (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
Cosa fa la scuola
I dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo (2018/19).
Le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente (per la documentazione vedi sopra).
Dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.
La procedura appena descritta è molto più snella e agevola scuole e famiglie. Da sottolineare, però, che il Garante della Privacy si era espresso in merito al flusso di informazioni dalle ASL alle scuole, affermando che le ASL non possono restituire alle scuole gli elenchi con l’indicazione della situazione vaccinale degli iscritti. Nell’emendamento, comunque, è previsto che il Garante debba essere “sentito”:
“Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 … nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.”
Vaccini e iscrizioni alla scuola dell’infanzia
Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia, come si ricorda nella summenzionata Circolare, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito d’accesso alla scuola stessa:
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo, pertanto, i bambini non in regola non possono accedere e quindi frequentare la scuola dell’infanzia o l’asilo nido.
Vaccini e iscrizioni alla scuola primaria e secondaria
Per gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado (sino a 16 anni), l’obbligo vaccinale non costituisce requisito d’accesso, ma i genitori inadempienti vanno incontro ad una multa da 100 a 500 euro.
Fonte: Orizzontescuola.it