
Si avvicina il tempo della dichiarazione dei redditi e vogliamo fare il punto sulla detraibilità delle spese veterinarie che sono state oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo prima di tutto cosa può essere portato in detrazione e per quale tipologia di animali.
Tipologia di animali
La possibilità di portare in detrazione tali spese è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per:
❖ la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (cani, gatti, conigli, volatili in gabbia , cavalli da corsa);
❖ mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (Decreto del Ministero delle Finanze 6 Giugno 2001, n. 289).
Quali spese possono essere portate in detrazione
Le spese veterinarie ammesse alla detrazione sono le seguenti:
1 Prestazioni professionali rese dal veterinario
2 Le spese per analisi di laboratorio
3 Interventi presso cliniche veterinarie
4 L’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario
Le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario, non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
Certificazione delle spese e ulteriori condizioni
La risoluzione Agenzia delle Entrate n° 24/E del 27 febbraio 2017 ha precisato che in analogia con quanto previsto dalla Legge Finanziaria n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non sia più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma sia sufficiente lo scontrino parlante. Quindi lo scontrino dovrà riportare, oltre al codice fiscale del soggetto destinatario, anche la natura e la quantità dei medicinali acquistati. Innanzitutto è necessario ai fini della detrazione che l’animale per il quale si richiede la detrazione sia tenuto legalmente; quindi è obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani in conformità alle disposizioni adottate dalla Normativa Nazionale (Legge n. 281/91 – DPCM 28.02.2003 – Ordinanza Ministeriale 06.08.2009).
Limiti di detraibilità
Il beneficio fiscale trova applicazione nella misura pari al 19% non sul totale della spesa ma solo per la parte che eccede la franchigia di 129,11 e con un tetto massimo di 387,34 euro. In pratica, la detrazione può consentire al massimo un risparmio d’imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro)
Giorgio Lecis
