L’istituzione di banca dati di strutture ricettive e locazioni brevi, al fine di contrastare con maggiore forza le locazioni immobiliari, sta diventando realtà. È stato sottoscritto il decreto attuativo (art. 13- quater, comma 4 D.L. 34/2019) secondo cui dovranno confluire in un unico portale i codici identificativi degli immobili.
Le regole sono state così fissate con il decreto del Ministro del Turismo del 29 settembre 2021, n. 1782. Tale decreto stabilisce le regole per la realizzazione e la gestione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Eventuali inadempienze potranno essere sanzione con l’irrogazione di sanzioni amministrative, la cui entità potrebbe essere in taluni casi anche notevole.
Viene così istituita un’unica banca dati a livello nazionale al fine di attribuire e gestire i codici che identificano gli immobili destinati a scopi turistici oppure alle locazioni brevi. Una volta che la banca dati sarà effettivamente operativa, non sarà possibile sfuggire al Fisco.
L’art. 3 del decreto prevede che i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve gli immobili a uso abitativo, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi ai fini turistici, sono tenuti ad indicare il codice identificativo proprio dell’immobile in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi turistici. I proprietari oggi non in possesso dei codici identificativi regionali (degli immobili) dovranno quindi richiederli.
La mancata indicazione del codice, che identifica l’immobile, nell’offerta e nella promozione dello stesso, sarà punita con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
Le informazioni presenti nella banca dati nazionale, delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, saranno distinte ed ordinate tenendo conto di una serie di variabili. In particolare, si terrà conto della tipologia di alloggio, ubicazione, capacità ricettiva, del soggetto che esercita l’attività, nonché del titolo abilitativo eventualmente necessario per lo svolgimento della stessa.
Non appena la banca dati sarà operativa sarà obbligatoria l’esposizione del codice identificativo negli annunci pubblicitari.