Un nuovo punto a favore del Comune di Oristano nella controversia legata alla cessione delle quote della società Marine Oristanesi alla Tharros Yachting.
Il Giudice del Registro del Tribunale civile di Cagliari, Nicola Caschili, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ex Presidente delle Marine Oristanesi Costantino Porcu contro il rifiuto di iscrizione della delibera con cui era stato rinnovato il consiglio di amministrazione con i rappresentanti della Tharros Yachting e nominato Gianni Salis alla presidenza. Il Giudice, inoltre, ha rigettato l’istanza di cancellazione della iscrizione al Registro delle imprese ordinando al Conservatore la iscrizione della delibera del vecchio cda presieduto dallo stesso Porcu ai soli fini di continuità e di pubblicità dell’evento storico.
Il Giudice del Registro ha ritenuto corrette le ragioni del Comune di Oristano, rappresentato dagli avvocati Carlo Ibba e Gianna Caccavale, che si era opposto al ricorso di Costantino Porcu, difeso dall’avvocato Luca Senis.
In primo luogo ha considerato fondata l’eccezione preliminare formulata dal Comune in quanto, alla data di deposito del ricorso, Costantino Porcu non era più titolare del potere di rappresentanza della Marine Oristanesi, in quanto decaduto dal momento della iscrizione nel Registro della nomina del nuovo consiglio di amministrazione: “Giova infatti osservare che il verbale dell’assemblea di Marine Oristanesi del 18.5.2021, costituitasi con la partecipazione del socio Tharros Yachting, in tale qualità risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese dell’atto di acquisto delle quota già appartenente al comune di Oristano, in conformità alla decisione già assunta dal Tribunale di Oristano, è stata regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese, avendo condivisibilmente superato il controllo eseguito ai sensi dell’art. 11 d.p.r. 581/1995, anche nella interpretazione più ampia offerta dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza” scrive il Giudice nel decreto.
Il Giudice ricorda la decisione del Tribunale di Oristano che aveva ritenuto “di dover ordinare la cancellazione della iscrizione della cessione di quote realizzata dal CDA di Marine Oristanesi, ritenendo abnorme la procedura di cessione seguita, in violazione dello stesso art. 24 d. lgs. 175 del 2016 ed in contrasto con la volontà del comune di Oristano, titolare delle quote. Alla luce della cancellazione della iscrizione, Tharros Yachting s.r.l. ha potuto esercitare pertanto i diritti sociali e, convocata l’assemblea in proprio, stante l’inerzia del CDA, ha provveduto a nominare in data 18.5.2021 un nuovo consiglio di amministrazione, presieduto da Giovanni Salis”. Scrive anche che nella decisione del Tribunale di Oristano in relazione all’acquisto delle quote da parte del Circolo Nautico “è stata ravvisata non una semplice ipotesi di nullità della cessione, quanto una divaricazione così grossolana dalla fattispecie normativa, da essere inquadrata in una ipotesi abnorme di esproprio non prevista dalla legge”.
Secondo il Giudice, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile e l’ex presidente delle Marine Oristanesi, Costantino Porcu, avendo agito in assenza di potere rappresentativo, deve essere condannato al pagamento delle spese legali in favore delle parti resistenti: “Compensa le spese nella misura di ½ e condanna Costantino Porcu al pagamento delle spese per la restante parte, in favore di Comune di Oristano, Conservatore del Registro delle Imprese di Cagliari Oristano e Marine Oristanesi Portuali per il Turismo e la Pesca s.r.l., che si liquidano in € 2.400,00 oltre accessori in favore di ciascuno di essi”.
Nelle motivazioni all’origine della decisione, il Giudice Caschili ricorda che l’ex Presidente Porcu aveva formulato una domanda di cancellazione dell’iscrizione del verbale di assemblea del 18.5.2021 con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, sul presupposto della nullità dell’atto di cessione delle quote dal Comune di Oristano alla Tharros Yachting s.r.l.: “La domanda, anche a prescindere da qualsiasi questione di ammissibilità e ritualità, è infondata e lo è per il semplice motivo che la delibera è stata assunta da una assemblea convocata nella inerzia dell’amministratore da un socio che tale risulta dalla stessa iscrizione nel Registro delle Imprese, già passata al vaglio e confermata dal Tribunale di Oristano – scrive il Giudice -. Dunque, sotto questo profilo, la iscrizione risulta dovuta e coerente con le precedenti scrizioni nel Registro”.