Nuova ordinanza di Solinas: obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna

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Cagliari. Emanata ieri, 2 giugno 2020, dal Presidente Christian Solinas, l’ordinanza n. 27. Ordinanza numero 27 del 2 giugno 2020 [file.pdf]

E’ confermato l’obbligo di registrazione di tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza. Chi si mette in viaggio per la Sardegna è tenuto a registrarsi prima dell’imbarco, utilizzando un modello apposito da compilare e inviare esclusivamente per via telematica, seguendo le indicazioni sulla home page del sito istituzionale della Regione Sardegna http://www.regione.sardegna.it o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store per sistemi operativi Ios e Android.

Consigliamo la lettura della sintesi degli articoli dell’ordinanza, la cui lettura integrale si rimanda al file allegato: Ordinanza numero 27 del 2 giugno 2020 [file.pdf]

Art. 1) traffico passeggeri da e per la Sardegna, al fine di un controllo preventivo di un potenziale ritorno della diffusione epidemiologica del Covid-19, è disposto il seguente calendario di ripresa
dei voli dagli Aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia:
a) a decorrere dal 3 giugno 2020 i collegamenti aerei in continuità territoriale verso Roma Fiumicino e Milano e vv.;
b) a decorrere dal 13 giugno 2020 i collegamenti aerei con i restanti aeroporti nazionali;
c) a decorrere dal 25 giugno 2020 i collegamenti aerei con tutti gli aeroporti internazionali, fatta salva la verifica dell’andamento della curva epidemiologica.
Per il trasporto marittimo in analogia al trasporto aereo, i collegamenti marittimi internazionali di passeggeri potranno riprendere operatività a decorrere dal 25 giugno 2020.
Art. 2) Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell’ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione “Nuovo Coronavirus” della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria.
Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta
registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso di validità.


La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione
In sede di prima applicazione della presente ordinanza:

  • per i passeggeri che abbiano già richiesto e ottenuto l’autorizzazione secondo le norme previste nelle previgenti ordinanze, questa si intende equipollente alla registrazione;
  • in via eccezionale ed al fine di prevenire eventuali criticità di ordine pubblico, nelle giornate del 3 e del 4 giugno 2020, i passeggeri imbarcati su navi in linea da/e verso la Sardegna, già muniti di autorizzazione ai sensi delle previgenti
    Ordinanze, sono autorizzati alla partenza o allo sbarco;
  • fino al 12 giugno 2020, per i passeggeri che non abbiano provveduto alla compilazione della registrazione prima dell’imbarco in via telematica è possibile la compilazione manuale del modulo a bordo, che dovrà essere consegnato
    all’arrivo al presidio medico sanitario del porto o aeroporto, che avrà cura di fornirlo ai competenti uffici regionali.
    Art. 3) A decorrere dal 3 giugno 2020, tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì:
    a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; qualora questa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, il personale sanitario preposto presso l’autorità aereoportuale o l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
    provvede ad attivare le procedure del caso.
    b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione, dando eventualmente anche il proprio consenso all’effettuazione dell’indagine epidemiologica regionale.
    Con successiva Ordinanza, previa adozione dei necessari atti normativi e/o amministrativi, saranno adottate specifiche misure per incentivare, seppure su base volontaria, l’esecuzione di specifici test – sia per finalità diagnostiche che epidemiologiche – da parte dei passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante
    la previsione di una campagna di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica di tale cautela ed il riconoscimento di voucher specifici, spendibili sul territorio regionale.
    Art. 4) E’ fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione
    Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal giugno 2020 sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile;
    Art. 5) I nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti.
    Art. 6) Sono prorogate, salvo diverse esplicite previsioni in relazione all’andamento della curva epidemiologica, le disposizioni di apertura delle attività già consentite dalle
    ordinanze n. 20 del 2 maggio 2020, 22 del 13 maggio 2020, 23 del 17 maggio 2020 e 26 del 29 maggio 2020, fino al 14 giugno 2020. Sono altresì prorogate, fino alla medesima data del 14 giugno 2020, le attività di aviazione generale negli aeroporti dell’intero territorio regionale, già consentite con la richiamata ordinanza
    n. 23 del 17 maggio 2020.
    Art. 7) Nell’ambito del territorio regionale, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, a decorrere dal 3 giugno 2020 sono consentite le seguenti attività:
    a) commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);
    b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali o in circoli privati, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
    c) attività turistiche relative alla balneazione
    d) strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), alloggi in agriturismo;
    e) commercio al dettaglio;
    f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
    g) uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;
    h) manutenzione del verde;
    i) attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
    j) tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore;
    k) tirocini formativi relativi alle professioni sanitarie o di interesse sanitario, effettuati per il raggiungimento di qualifiche professionali, anche regolamentate
    da specifici accordi tra Stato e Regioni;
    l) noleggio veicoli ed altre attrezzature;
    m) informatori scientifici del farmaco;
    n) aree giochi per bambini;
    o) formazione professionale;
    p) enti lirico-sinfonici per attività relative a prove e registrazioni in assenza di pubblico, previa adozione di specifici protocolli di prevenzione validati dalle competenti strutture sanitarie della Regione.
    Art. 8) A far data dal giorno 3 giugno 2020, è consentita la ripresa dei corsi individuali e delle attività formative delle scuole civiche di musica, dei corsi musicali privati individuali, delle attività formative musicali individuali effettuate da soggetti pubblici e/o privati, quali i corsi individuali relativi alle attività musicali popolari afferenti a cori, bande musicali e simili, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento ed a condizione che le attrezzature e i locali siano sanificati e che gli spazi vengano organizzati in modo tale da garantire la distanza tra le persone, secondo specifici protocolli di sicurezza da proporre per la validazione alla Direzione Generale della Sanità. Nelle more della definizione di tali protocolli
    potranno osservarsi per analogia ed in quanto compatibili quelli già adottati per gli Enti lirico sinfonici.
    Art. 9) l’esercizio delle attività di cui ai precedenti artt 7 e 8 è comunque subordinata all’osservanza delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla
    Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
    Art. 10) Sull’intero territorio regionale è obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia
    possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento;

    Art. 11) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati.
    Art. 12) Le disposizioni della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, producono i loro effetti a far data dal 3 giugno 2020 e fino al 14 giugno 2020, salvo
    proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
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