Il Ministero mette mano alla situazione, a otto anni dalla direttiva Maroni che regolamentava l’uso delle infernali macchinette autovelox, con la circolare Minniti che contiene in sé quello che può essere considerato un vero e proprio testo unico sui controlli a distanza della velocità. Vediamo gli aspetti principali toccati dal documento ministeriale come riportati dal sito “La Legge per tutti”.
Tutor– I dispositivi di controllo della velocità media non devono essere impiegati su tratti di strada troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale. A tal fine si ritiene opportuno che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non risulti inferiore a:
500 metri se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 Km/h;
1000 metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 Km/h.
Il tutto con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell’intervallo tra 60 e 110 km/h.
Controlli di tutor, autovelox e telelaser- Tutti gli strumenti di controllo elettronico della velocità devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In ottemperanza con quanto stabilito nel 2015 dalla Corte Costituzionale gli strumenti devono inoltre essere tarati almeno una volta all’anno per controllarne la funzionalità.
Percentuale di riduzione della velocità a favore del trasgressore- Alla velocità accertata dall’apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 Km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all’incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale citata.
Utilizzo di autovelox- Le apparecchiature possono essere gestite e utilizzate solo dai corpi e dai servizi di polizia locale e mai da società private. È tutt’al più consentito alla polizia acquisire tali apparecchi in leasing da privati o in comodato da altre pubbliche amministrazioni. In entrambi i casi è sempre necessario che le stesse apparecchiature siano costantemente mantenute nella completa ed esclusiva disponibilità degli organi di polizia stradale. Anche la convalida delle immagini prodotte dalle apparecchiature e la sottoscrizione delle multe devono essere sempre effettuate dagli organi di polizia stradale e così pure ogni altra operazione che concorra alla formazione dei predetti verbali. Alle ditte private possono essere affidate – purché sempre sotto il controllo della polizia – attività puramente manuali e complementari quali, ad esempio, la rimozione e la sostituzione dei rullini, lo sviluppo degli stessi e la stampa dei fotogrammi, la masterizzazione dei dati o la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica, la stampa dei verbali relativi alle violazioni accertate dalla polizia e relativo imbustamento, ecc.
Spese di accertamento- Le eventuali spese per l’accertamento della multa, poiché gravano sull’automobilista, devono essere indicate in modo analitico e devono poter essere documentate.
Tratto di strada- Il tratto di strada sottoposto a controllo della velocità deve essere minimo di 500 metri. I controlli elettronici della velocità possono essere effettuati lungo tutte le tipologie di strada, stabilisce la nota. Per la polizia municipale nessun limite eccetto le autostrade e i confini comunali.
Fotografie e rispetto della privacy- Gli autovelox, i tutor e gli altri apparecchi di controllo elettronico, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, possono memorizzare le immagini solo in caso di infrazione. La registrazione continua del monitoraggio del traffico può essere conservata in forma di dati anonimi senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e può essere usata solo per studi o ricerche sul traffico. Le risultanze fotografiche possono essere trattate e viste solo dalla polizia. Le immagini vanno conservate solo per il tempo strettamente necessario all’applicazione delle sanzioni e all’eventuale definizione dei ricorsi dal giudice. Per garantire la riservatezza degli automobilisti, le foto e le immagini rilevate da tutor, autovelox e telelaser non devono mai essere inviate a casa del trasgressore insieme alla multa. Tuttavia poiché l’intestatario del veicolo ha un interesse legittimo a conoscere l’effettivo autore della violazione e pertanto a ottenere dalle autorità ogni elemento utile al riguardo, la visione delle foto o del video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale. Al momento dell’accesso, pertanto, dovranno essere oscurati o resi comunque non riconoscibili tutti i soggetti ripresi nei fotogrammi.
Riprese frontali- Non è possibile effettuare il rilevamento della velocità con sistemi automatici, senza contestazione immediata della violazione, attraverso la ripresa fotografica frontale dell’auto quando l’apparecchiatura permette la memorizzazione di immagini che consentono di identificare le persone che vi si trovano a bordo. Sono invece possibili le riprese frontali realizzate con l’ausilio di dispositivi impiegati per la contestazione immediata delle violazioni. Infatti in tali casi, la documentazione video realizzata costituisce solo il supporto che attesta una violazione accertata direttamente dall’operatore di polizia. Diverso è il caso di impiego di dispositivi automatici di rilevamento della velocità, senza contestazione immediata della violazione, che effettuano la ripresa frontale del veicolo, provvisti di un programma che provvede all’oscuramento automatico della parte di immagini rilevate (essenzialmente la zona del parabrezza) che consentono di identificare le persone che si trovano a bordo. L’impiego di tali dispositivi è legittimo poiché di fatto si tratta di una forma di accertamento simile alle riprese della parte posteriore dell’auto.
Segnalazione degli autovelox, tutor e telelaser- Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere:
preventivamente segnalate,
ben visibili.
le macchinette autovelox che valgono per le due corsie della strada, devono essere segnalate in entrambe le direzioni di marcia. Sistemi a puntamento laser: l’accertamento deve avvenire in modo da permettere all’automobilista di vedere l’agente e il segnale
Distanza tra il segnale e l’autovelox- La legge non fissa una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo. La Cassazione ha detto che la distanza deve essere «adeguata» in relazione alla velocità locale predominante. Salvo i casi in cui l’andamento della strada o altre circostanze rendono consigliabile collocarlo a una distanza diversa, si ritiene che tra il segnale e la postazione possa essere «adeguata» la seguente distanza:
Autostrade e strade extraurbane principali: m. 250;
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h): m. 150
Altre strade: 80.
Quanto alla distanza massima, in conformità con l’ultima interpretazione della Cassazione, la direttiva specifica che la distanza tra il cartello di avviso e l’autovelox può essere di massimo 4 chilometri: superata questa distanza o c’è un nuovo cartello oppure la multa è illegittima.
Al contrario però di quanto chiarito dalla Suprema Corte, la circolare dice che non devono essere presenti, tra l’autovelox e il cartello, intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.
Le postazioni mobili di autovelox possono essere segnalate con cartelli fissi solo se il loro impiego sia periodico e non saltuario. Sono fuorilegge i cartelli che avvisano della presenza di una macchinetta autovelox che poi… è vuota, cioè finta, senza i dispositivi per la rilevazione. Dunque niente cartelli permanenti che avvisano la presenza dell’autovelox se quella strada non viene utilizzata sistematicamente per i controlli.
Postazioni visibili- Per i sistemi a puntamento laser, l’automobilista deve poter vedere cartelli e agenti (basta con gli agenti acquattati dietro una macchina o una siepe).
Le postazioni con dispositivi automatici di rilevamento a distanza della velocità, senza la presenza dell’agente, devono essere rese ben visibili con la collocazione su di esse, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo di polizia o una breve iscrizione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile con uno specifico simbolo.
Le postazioni di controllo temporanee presidiate dal poliziotto devono essere rese ben visibili grazie alla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all’impiego di auto della polizia di servizio con colori istituzionali o con l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo.
Nel verbale di inizio attività deve darsi conto sia della posizione del segnale di presegnalazione che della postazione. In alternativa tali informazioni possono essere inserite nella multa.
Fuori dai centri abitati non possono essere usate o installate postazioni di rilevamento a distanza senza la presenza dell’operatore a una distanza inferiore a 1 km dal segnale che impone la velocità.