Reddito di cittadinanza: la domanda equivale a dichiarazione di disponibilità al lavoro

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Dal 15 luglio 2022, sarà aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc), che recepisce le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La predetta domanda sarà disponibile ai seguenti indirizzi web:

– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;

– www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

Si richiama, in particolare, l’attenzione sulle modifiche introdotte all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, il quale prevede che la domanda di Rdc – resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), ed è trasmessa dall’INPS all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.

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