Reddito di cittadinanza: modalità di richiesta del beneficio addizionale

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È stato pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 115 del 15-05-2021) il decreto 12 febbraio 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante le “Modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale”, il quale entrerà in vigore il 30 maggio 2021.

In virtù di quanto disposto dall’articolo 8, comma 4, DL 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019, infatti, ai beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc) che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 euro mensili.

Il riconoscimento del beneficio addizionale è a cura dell’INPS sulla base dei requisiti auto dichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dello stesso Istituto e in quelli delle amministrazioni collegate.

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