Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza

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Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID19 – in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità – nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, l’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto e finanziato una misura denominata Reddito di Libertà

Requisiti

Ai sensi dell’articolo 3 del citato Decreto la misura, denominata Reddito di Libertà, con l’obiettivo di favorire – attraverso l’indipendenza economica – percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi.

Il contributo in riferimento è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Il Reddito di libertà è riconosciuto, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione di presentazione della domanda.

Presentazione della domanda e procedura operativa

Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’INPS, è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata. La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello appositamente predisposto.

L’operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online.

Saranno inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate. Non sarà presa in considerazione, ai fini dell’inoltro, l’istanza non conforme allo schema di modello allegato alla circolare ovvero incompleta.

Gli operatori comunali referenti per l’inoltro della istanza potranno richiedere l’esibizione del documento di identità ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario.

Le istanze di richiesta del Reddito di Libertà non conformi ai criteri indicati nel D.P.C.M. non saranno prese in carico dall’INPS

Il reddito di libertà è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.

Il beneficio non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, o di altri sussidi economici a sostegno del reddito, quali il Reddito di emergenza, la NASpI, ecc.

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