A decorrere dal 1° gennaio 2017, i requisiti pensionistici
(pensione di vecchiaia e pensione anticipata) risultano così stabiliti:
PENSIONE DI VECCHIAIA
anno | uomini | Donne dipendenti | Donne autonome |
2011 | 65 anni | 60 anni | 60 anni |
2012 | 66 anni | 62 anni | 63 anni 6 mesi |
2013 | 66 anni 3 mesi | 62 anni 3 mesi | 63 anni 9 mesi |
2014-2015 | 66 anni 3 mesi | 63 anni 9 mesi | 64 anni 9 mesi |
2016-2018 | 66 anni 9 mesi | 65 anni 7 mesi | 66 anni 1 mese |
PENSIONE ANTICIPATA
anno | uomini | donne |
2012 | 42 anni 1 mese | 41 anni 1 mese |
2013 | 42 anni 5 mesi | 41 anni 5 mesi |
2014-2015 | 42 anni 6 mesi | 41 anni 6 mesi |
2016-2018 | 42 anni 10 mesi | 41 anni 10 mesi |
Pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza
L’adeguamento dello scorso anno dei requisiti alla speranza di vita trova
applicazione anche nei confronti del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso
ovvero del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
PENSIONE DI VECCHIAIA
Per effetto degli incrementi alla speranza di vita dello scorso anno, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino
al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere
incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale.
PENSIONE DI ANZIANITÀ
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al pensionamento anticipato,
fermo restando l’applicazione della finestra mobile, avviene con i seguenti requisiti:
raggiungimento di un’anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall’età. In tal caso, si
applica un ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai 12 mesi di finestra mobile;
raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione
che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 53
anni e 7 mesi;
raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 57
anni e 7 mesi.
Giorgio Lecis