Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha firmato questa sera l’Ordinanza n°5/2021. La nuova ordinanza prevede test obbligatori per chi arriva in Sardegna da lunedì 8 marzo sino a mercoledì 24 marzo.
Tre regole fondamentali. La prima: recarsi presso le aree dedicate in porti e aeroporti per sottoporsi a tampone antigenico rapido. Seconda: fare il test entro 48 ore dall’arrivo in una struttura pubblica o privata accreditata a proprie spese. Terza: entrare in quarantena per dieci giorni. Queste regole non sono valide per tutti. Chiunque si sia già vaccinato non deve sottostare a queste direttive. Lo stesso vale per chiunque abbia già fatto un tampone a proprie spese entro 48 ore dal suo arrivo
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel
territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in
materia di igiene e sanità pubblica
- ART.1) Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco accedendo alla sezione “Nuovo Coronavirus” nella home page del sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione “Sardegna
Sicura” scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android.
Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e a un documento d’identità in corso di validità.
All’interno della suddetta registrazione potrà essere inserita anche quella dei minori a carico che viaggiano con il soggetto dichiarante.
La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione.
ART. 2) Tutti i soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della Regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti a registrarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo 1. I comandanti e/o gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente all’imbarco, il possesso della ricevuta di avvenuta registrazione, vietando l’imbarco ai soggetti non muniti.
ART.3) I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla
Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del
Regolamento n.2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla
tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito
database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di
monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell’ordine, i
Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti. Decorso il termine
suindicato, i dati verranno eliminati: i dati personali non sanitari raccolti in
attuazione dell’art. 1 potranno essere conservati dall’amministrazione regionale
per finalità statistiche ed informative.
ART.4) Attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1, i passeggeri in arrivo possono dare
atto dell’avvenuta vaccinazione (si intende per avvenuta vaccinazione
l’inoculazione di entrambe le dosi) e/o sottoposizione all’esame diagnostico
molecolare del tampone rino-faringeo per covid-19 e/o sottoposizione all’esame
del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla
partenza.
I soggetti che non siano stati vaccinati o che non si siano sottoposti al tampone
prima dell’arrivo in Sardegna, dovranno alternativamente:
a) recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, al fine di sottoporsi al
tampone rapido antigenico. In caso di tampone antigenico negativo, il
soggetto può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i
dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con terzi e sottoporsi
nuovamente a tampone antigenico, presso sanitario di propria fiducia, al
quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone. In
caso di esito positivo, il soggetto dovrà seguire le ordinarie procedure
previste dalla normativa vigente per i casi Covid-19 positivi;
b) recarsi, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso una
struttura autorizzata (pubblica o privata accreditata) e sottoporsi al tampone
molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne
comunicazione all’Azienda sanitaria territorialmente competente;
c) porsi obbligatoriamente in isolamento fiduciario, dall’ingresso in Sardegna
per i successivi dieci giorni, presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero, per i non residenti, all’Azienda sanitaria territorialmente competete per il tramite del numero verde.