Sardegna: Solinas proroga ordinanza del 7 aprile

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La nuova ordinanza del governatore della Sardegna Christian Solinas, è un provvedimento tecnico di ulteriore proroga dell’obbligo di isolamento per i passeggeri in arrivo in Sardegna, conseguente al mantenimento della chiusura di porti e aeroporti ed al regime autorizzatorio per l’ingresso di passeggeri in Sardegna.

Nei social e su Whatsapp girano fake su una marcia indietro di Solinas riguardo l’ordinanza del 2 maggio sulle aperture concesse. Ma per ora nulla più di una semplice proroga di un’ordinanza.

Ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Sardegna del 03.05.2020

Ordinanza n. 18 del Presidente della Regione Sardegna del 07.04.2020

ORDINA
Art. 1) Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, dalla data del 4 aprile 2020 hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di circolazione sull’intero territorio regionale, fatti salvi i casi esplicitamente previsti in deroga da norme statali
o regionali. Hanno, altresì, l’obbligo:
a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità
pubblica territorialmente competente;
b) di compilare il modulo allegato sotto la lettera “A” alla precedente ordinanza n. 4 in
data 08/03/2020 integrato con le disposizioni dell’Ordinanza n. 5 del 09/03/2020,
secondo le modalità indicate nella sezione “NUOVO CORONAVIRUS” accessibile
dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna;
c) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente
competente per ogni conseguente determinazione, rimanendo raggiungibile per
ogni attività di sorveglianza.
Art. 2) Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo
ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità
comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna
i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati a decorrere dal 4 aprile 2020 sulle
linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la
Direzione generale della protezione civile.
Art. 3) I nominativi ed i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e delle Ordinanza n. 4
dell’08/03/2020 e n. 5 del 09/03/2020, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi
dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630
del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure
appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono
inseriti in un apposito database regionale, utilizzato per le azioni di monitoraggio dei
soggetti interessati nei quattordici giorni di prescritto isolamento fiduciario ed in
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
6/7
collaborazione con le forze dell’ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente
competenti.
Art. 4) Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché
per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti
disposizioni speciali, già previste dall’ordinanza n. 5 del 09/03/2020:
a) gli equipaggi come sopra meglio descritti non devono allontanarsi dalla struttura
ricettiva presso la quale pernottano o dalle proprie dimore fino alla ripartenza
prevista evitando, nel periodo di permanenza in Sardegna, ogni contatto;
b) i bagagli degli anzidetti equipaggi, dopo la riconsegna ai nastri, devono essere
movimentati esclusivamente dai rispettivi proprietari;
c) gli autisti dei servizi navetta addetti al trasferimento degli equipaggi, devono essere
dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non
inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio,
le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito
di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.
Art. 5) La misura della permanenza domiciliare di cui all’art. 1 è da ritenersi esclusa nei casi
espressamente disciplinati dalla note prot. n. 2593 del 10/03/2020 e prot. n. 03EM del
16/03/2020, esplicative delle ordinanze del Presidente della Regione n. 5 del
09/03/2020 e n. 9 del 14/03/2020, alle condizioni ivi previste, nonché alle ulteriori
previsioni di cui al Decreto interministeriale n. 145 del 03/04/2020.
Art. 6) Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l’apertura nella giornata di lunedì
13 aprile 2020 degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di
generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM
11/03/2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando
le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM
dell’11/03/2020.

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