Da qualche giorno i dirigenti scolastici hanno qualche responsabilità in meno sul versante dell’uscita degli alunni da scuola: con la
Nota prot. 2379 del 12 dicembre scorso, riguardante l’Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici è stata infatti finalmente sancita l’uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici anche al di sotto dei 14 anni.
La disposizione prevede che si possa applicare alla responsabilità genitoriale la possibilità di autorizzare sia l’uscita autonoma dalla scuola dei minori, frequentanti la scuola media e il primo periodo della secondaria, sia il loro utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto scolastici. In tal modo, si esonerano da ogni responsabilità il personale della scuola, a partire dal capo d’istituto, e il gestore del servizio di trasporto nelle fasi di salita e di discesa e nel tempo di sosta alle fermate. Una norma, del resto, inevitabile dopo lo scalpore conseguito alla recente pronuncia della Cassazione che ha condannato un capo d’istituto e l’insegnante dell’ultima ora di lezione a seguito della morte di un alunno toscano subito dopo l’uscita dal suo istituto.
In molti plaudono alla decisione dei governanti, poiché in linea con un emendamento del disegno di legge n. 2960, attraverso il quale si chiedeva di dare la possibilità alle famiglie, “nell’ambito del grado di processo di autoresponsabilizzazione”, di “autorizzare i dirigenti scolastici a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni esonera anche il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”. Il personale non può prendersi delle responsabilità anche al di fuori delle mura scolastiche. In questo modo, si consentirà ai genitori di scegliere se andare o meno a riprendere a scuola i figli con meno di 14 anni. Sgravando le scuole, anche in presenza di un servizio di trasporto scolastico, da eventuali responsabilità penali derivanti da possibili incidenti o problemi sopraggiunti fuori dall’edificio scolastico.
La legge 172/2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.