Silì – Il 30 marzo chiusura provvisoria del ponte sommergibile

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Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e messa in opera delle misure di protezione passiva, mercoledì 30 marzo, dalle 9 alle 12, nel ponte sommergibile di Silì sarà istituito il divieto transito veicolare e pedonale, sosta e fermata.

Lo stabilisce un’ordinanza comunale che prevede anche che il traffico sarà deviato 2.il traffico verrà deviato nelle strade adiacenti.

Questo il desto dell’ordinanza emessa oggi dal Sindaco Andrea Lutzu: il Dirigente
visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato
assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli “Uffici in Staff del
Sindaco” comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;
vista la richiesta mezzo mail in data 28.03.2022, presentata dal Responsabile unico del
procedimento nell’ambito dei lavori di “Manutenzione Straordinaria e messa in opera delle
misure di protezione passiva del ponte sul Tirso della strada comunale per Silì” tendente ad
ottenere l’emissione di apposita ordinanza di modifica della circolazione stradale dall’argine
lato strada provinciale fino all’argine lato frazione di Silì, in data 30 marzo 2022, dalle ore 09:00
alle ore 12:00;
considerata l’esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene
opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio
specificato in dispositivo;
visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del
relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
preso atto atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti
l’ordinanza;
preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il
Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;
ordina

  1. l’istituzione del divieto transito veicolare e pedonale, sosta e fermata nella strada comunale
    per Silì sul ponte sul Tirso, nel tratto compreso tra l’argine lato strada provinciale e l’argine
    lato frazione di Silì, in data 30 marzo 2022, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
  2. il traffico verrà deviato nelle strade adiacenti;
  3. nel tratto di cui al punto 1 che precede è autorizzata la sosta e la circolazione dei veicoli
    strumentali ai lavori in dotazione alla ditta esecutrice degli stessi;
  4. la circolazione veicolare e pedonale verrà regolata tramite apposita segnaletica e con la
    presenza di operatori movieri dotati dei dispositivi di segnalazione alta visibilità;
  5. la facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di
    Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a
    risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
  6. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della
    circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di
    validità (es.: autorizzazione per la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico, e
    Ordinanza Dirigenziale
    COMUNE DI ORISTANO
    altro), senza le quali, se necessarie, il presente atto risulta inefficace;
    prescrive:
  7. l’obbligo all’impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice
    della strada e del suo regolamento di esecuzione:
    a) l’apposizione della prescritta segnaletica e dei dispositivi luminosi notturni;
    b) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
    c) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o
    rimossa appena il cantiere è terminato;
    d) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
    e) l’adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione
    veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
  8. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro
    impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale
    bituminoso;
  9. le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
  10. l’osservanza, in generale, delle disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo
    Regolamento di esecuzione ed attuazione;
  11. l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
  12. l’obbligo all’impresa esecutrice dei lavori di circoscrivere e segnalare la zona di manovra
    dei mezzi meccanici ed eventuale gru e accertarsi che durante l’esecuzione dei lavori
    stessi, nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi;
  13. l’osservanza delle disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l’art. 79 (Visibilità
    dei segnali) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
  14. che il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della
    pubblica incolumità;
  15. che durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall’ordinanza, i veicoli
    autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla
    segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
  16. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in
    conseguenza dell’esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando
    le specifiche responsabilità poste a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della
    circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a
    carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale
    tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;;
    avverte
    che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
    che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
    materia;
    che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni
    dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e, in relazione al
    disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può
    essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
    alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di
    cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
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