L’articolo 1 del Decreto Sostegni bis prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal precedente “Decreto Sostegni” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
Per effetto di tale disposizione, in particolare, la seconda edizione del CFP è riconosciuta in via automatica solo a coloro che:
- hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto Sostegni bis;
- sono rientrati nella previsione del DL 41/2021 ricevendo l’accredito delle somme spettanti;
- non abbiano restituito il contributo ricevuto o lo stesso non risulti indebitamento percepito.
Rispettate queste tre condizioni l’accredito delle nuove somme stanziate dal Decreto Sostegni bis avverrà in automatico a cura dell’Agenzia delle Entrate.
Sul punto, il successivo comma 2 dell’art. 1 precisa: “Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo”.
Il nuovo beneficio spetterà ovviamente anche a coloro che hanno richiesto il riconoscimento delle somme del CFP previste dal precedente Decreto Sostegni sotto forma di credito d’imposta.