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Vittime di reati violenti: fino al 12 aprile per presentare domanda di indennizzo

Scade giovedì 12 aprile il termine per presentare la domanda di indennizzo, a favore delle vittime di un reato doloso commesso con violenza, per i reati commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016 (in origine non previsti dalla legge istitutiva), nelle ipotesi in cui la vittima, o gli aventi causa in caso di omicidio, non abbiano conseguito il risarcimento del danno dall’autore del reato.

Per agevolare le vittime, qualora alla scadenza del temine di 120 giorni non sia ancora disponibile la documentazione richiesta (atti esecutivi, passaggio in giudicato della sentenza), le domande potranno comunque essere presentate nel termine generale di 60 giorni dall’ultimo atto esecutivo o dal passaggio in giudicato della sentenza.

L’indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, nei quali casi l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali. Gli importi, fissati dal decreto interministeriale del 31 agosto 2017, pubblicato sulla G.U. 10 ottobre 2017, che ha reso operativa la legge, saranno a breve rideterminati in aumento, grazie alle nuove e maggiori risorse stanziate con la legge europea del 2017 e la legge di bilancio 2018.

Il decreto è consultabile sulla pagina del http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti dove sono anche precisate condizioni e presupposti per accedere al Fondo, nonché le informazioni sul procedimento.

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